Confisca e diritti dei terzi: la Cassazione indica la via dell’opposizione ex art. 667
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 25951/2025, offre un importante chiarimento procedurale in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Il caso riguarda la tutela dei diritti di un terzo su un bene confiscato in via definitiva e individua nell’opposizione ex art. 667, comma 4, del codice di procedura penale lo strumento corretto per far valere le proprie ragioni, anziché l’incidente di esecuzione seguito da ricorso per cassazione. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I fatti del procedimento
Un soggetto, ritenendo di aver acquisito per usucapione una quota di un immobile, presentava un’istanza al Tribunale per ottenere la revoca della confisca di prevenzione disposta su tale quota. Il bene era stato infatti confiscato nell’ambito di un procedimento a carico di un’altra persona, provvedimento poi divenuto definitivo. Il ricorrente sosteneva di aver posseduto l’intero immobile in modo esclusivo per oltre vent’anni, costruendovi la propria abitazione e una stalla, e che il fondo fosse intercluso e accessibile solo dalla sua proprietà.
Il Tribunale, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile la sua richiesta. Contro questa decisione, l’interessato proponeva un’impugnazione che la Corte d’Appello riqualificava come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte.
La decisione della Corte: l’importanza dell’opposizione ex art. 667
La Corte di Cassazione ha a sua volta proceduto a una riqualificazione dell’impugnazione. I giudici hanno stabilito che il rimedio esperito non era corretto. La via da seguire per contestare il provvedimento del Tribunale non era né l’appello né il ricorso per cassazione, ma un’altra specifica procedura.
Il corretto strumento di tutela
La Suprema Corte ha identificato lo strumento corretto nell’opposizione ex art. 667, comma 4, del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione si possa proporre opposizione davanti allo stesso giudice, che deciderà con un’altra ordinanza, questa volta appellabile secondo le regole ordinarie. Di conseguenza, la Cassazione ha qualificato il ricorso come opposizione e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo per la trattazione nel merito.
Le motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione precisa delle norme procedurali. I giudici hanno evidenziato che l’art. 667, comma 4, c.p.p. costituisce il mezzo di impugnazione specifico avverso le ordinanze emesse in sede di esecuzione. Richiamando precedenti giurisprudenziali (Sez. 6, Ord. n. 21741/2018 e Sez. 3, n. 49317/2015), la Corte ha ribadito che l’opposizione è il rimedio previsto anche quando la decisione, come nel caso di specie, non sia stata emessa de plano (cioè senza un’udienza formale), ma a seguito di un contraddittorio tra le parti. La scelta del legislatore è quella di concentrare la prima fase della contestazione davanti allo stesso organo che ha emesso il provvedimento, per poi aprire la via ai normali mezzi di impugnazione.
Conclusioni
Questa sentenza è di fondamentale importanza pratica per i terzi che vantano diritti reali su beni colpiti da confisca. Essa chiarisce in modo inequivocabile che il percorso processuale da intraprendere per contestare un provvedimento del giudice dell’esecuzione non è l’impugnazione diretta, ma l’opposizione ex art. 667. Tale procedura garantisce che la questione sia riesaminata dallo stesso giudice, che può riconsiderare la propria decisione alla luce delle argomentazioni dell’opponente, prima di un eventuale successivo grado di giudizio. La decisione, quindi, non solo corregge l’iter procedurale seguito nel caso specifico, ma fornisce una guida chiara per tutti i casi futuri, rafforzando la certezza del diritto e la tutela delle posizioni giuridiche dei terzi estranei al procedimento di prevenzione.
Qual è lo strumento corretto per un terzo che vuole far valere un diritto su un bene confiscato in via definitiva?
Secondo la Corte di Cassazione, lo strumento giuridico corretto è l’opposizione da presentare dinanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale.
È possibile impugnare direttamente in Cassazione un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara un’istanza inammissibile?
No, la sentenza chiarisce che il mezzo di impugnazione previsto non è il ricorso diretto per cassazione. La Corte stessa ha provveduto a riqualificare l’impugnazione come opposizione, rinviando gli atti al giudice competente.
L’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. è ammessa anche se la decisione impugnata è stata presa dopo un’udienza in contraddittorio?
Sì, la Corte ha specificato, richiamando precedenti orientamenti, che l’opposizione è il rimedio previsto anche quando la decisione non è stata adottata de plano (senza udienza) ma a seguito di un contraddittorio tra le parti.