Un imprenditore, in affidamento in prova, si oppone a una prescrizione che gli impone il rientro a casa alle 21, incompatibile con la sua attività di ristorazione. Il Magistrato di sorveglianza dichiara l'opposizione inammissibile. La Corte di Cassazione annulla tale decisione, stabilendo un importante principio procedurale: la competenza a decidere sull'inammissibilità di un'impugnazione spetta all'organo collegiale (il Tribunale) e non al singolo giudice che ha emesso il provvedimento contestato. Il caso verte sulla corretta procedura per l'inammissibilità opposizione.
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