La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso per patteggiamento inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti possono essere impugnate solo per motivi specifici e tassativi, elencati nell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La contestazione sul bilanciamento tra recidiva e attenuanti generiche non rientra tra questi, rendendo l'appello non valido e comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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