Una società operante nel settore sanitario ha impugnato il diniego di condono relativo a ritenute d'acconto non versate per l'anno 2002. Dopo una complessa vicenda processuale caratterizzata da un precedente annullamento con rinvio, la contribuente ha richiesto l'estinzione del giudizio avvalendosi della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Corte di Cassazione ha rilevato che il deposito della documentazione è avvenuto tramite posta, modalità non conforme alle norme del codice di procedura civile. Tuttavia, data la prossima scadenza dei termini per il perfezionamento della procedura, i giudici hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo per consentire la corretta verifica dei requisiti necessari all'estinzione.
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