La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di **impugnazione lodo arbitrale** tra due cooperative agricole. L'Azienda A contestava un lodo che la condannava a versare somme a L'Azienda B, relative a contributi pubblici per la costituzione di organizzazioni di produttori. La Corte d'Appello aveva rigettato l'impugnazione. In Cassazione, il primo motivo di ricorso di L'Azienda A, relativo a vizi di motivazione e qualificazione giuridica dei fatti, è stato ritenuto inammissibile o infondato. Il secondo motivo, riguardante l'errata dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito, è stato invece accolto. La Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare il merito, poiché la convenzione di arbitrato era stata stipulata prima della riforma del 2006. La sentenza d'appello viene quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame.
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