Una società, in qualità di conduttrice di un ramo d'azienda, ha eseguito lavori urgenti e ha chiesto il rimborso alla locatrice. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, qualificando gli interventi come spese di manutenzione affitto d'azienda di tipo ordinario, quindi a carico del conduttore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della conduttrice, confermando che nell'affitto d'azienda il conduttore ha l'obbligo di conservare l'azienda e di sostenere le spese di manutenzione ordinaria. La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è cruciale.
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