L'Università ha dovuto pagare differenze retributive a ex collaboratori linguistici. La Corte d'Appello ha stabilito che l'Università non poteva operare la rivalsa contributiva tardiva, cioè trattenere la quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, poiché il pagamento delle retribuzioni era avvenuto in ritardo. L'Università ha fatto ricorso, sostenendo che il ritardo non era colpevole, ma dovuto al riconoscimento giudiziale del diritto. La Corte di Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può trattenere i contributi solo se li versa tempestivamente all'ente previdenziale. Se il pagamento è tardivo, il diritto alla rivalsa contributiva si perde, e la quota del lavoratore diventa parte della retribuzione lorda dovuta.
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