Due Proprietari hanno citato in giudizio altri due Proprietari per un regolamento di confine, chiedendo l'accertamento del confine esatto, l'apposizione dei termini, il rilascio di una porzione di terreno, la demolizione di opere che violavano le distanze legali e il risarcimento danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato la corrispondenza del confine esistente in loco con quello effettivo, rigettando le altre richieste. I Proprietari originari hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando la partecipazione di un giudice ausiliario e l'acritica accettazione della CTU. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni precedenti e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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