Una Fondazione è stata cancellata dall'Anagrafe delle ONLUS dall'Agenzia delle Entrate. La ragione era la mancanza, fin dall'inizio, nello statuto della Fondazione, del requisito di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e del divieto di svolgere attività diverse da quelle permesse. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la cancellazione, ritenendo che le modifiche statutarie successive non potessero sanare il difetto originario. La Fondazione ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte, ritenendo la questione non di immediata decisione, ha rinviato la causa alla sezione ordinaria per una trattazione più approfondita sulla Cancellazione ONLUS.
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