La Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo al calcolo dell'Indennità premio di servizio per un ex dipendente regionale, nominato direttore dei servizi sociali in aspettativa senza assegni. L'ex dipendente chiedeva il ricalcolo dell'indennità basandosi sulla retribuzione più alta del nuovo incarico, sostenendo l'equiparazione con altri direttori sanitari. La Cassazione ha stabilito che le leggi regionali non possono estendere le norme statali in materia previdenziale a figure non espressamente previste dalla legislazione nazionale. La previdenza è competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, l'indennità premio di servizio non può essere calcolata sul trattamento stipendiale dell'incarico dirigenziale esterno, ma si basa sul rapporto di servizio originario. La Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, annullando la sentenza precedente.
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