Un comproprietario ha citato in giudizio gli altri per ottenere il risarcimento dei danni causati da un tetto fatiscente e la partecipazione alle spese di ristrutturazione. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo dovesse essere trattata in volontaria giurisdizione. La Corte d'Appello ha ribaltato questa decisione, accertando l'obbligo dei comproprietari di contribuire e risarcire i danni. La Cassazione ha confermato che l'azione risarcitoria del comproprietario per danni alla sua proprietà esclusiva, causati da parti comuni, rientra nel giudizio ordinario e non nella volontaria giurisdizione. La sentenza ha rigettato il ricorso degli altri comproprietari, confermando la loro condanna al risarcimento e alle spese.
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