La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'impresa edile relativo a un decreto ingiuntivo per lavori di restauro. Il fulcro della controversia riguardava l'ammissibilità di nuove prove in appello, specificamente fatture e bonifici. La Corte ha chiarito che, secondo la riforma del 2012, vige un divieto assoluto di produrre nuovi documenti in secondo grado, a meno che la parte non dimostri l'impossibilità di produrli prima per causa non imputabile. Tuttavia, il deposito degli originali di documenti già presenti in copia non costituisce nuova prova ma semplice regolarizzazione formale.
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