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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Attenuanti generiche: no a sconti automatici per chi ha precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati in secondo grado. Il Primo Ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, mentre il Secondo Ricorrente contestava il calcolo della pena concordata in appello. La Suprema Corte ha chiarito che le attenuanti generiche non costituiscono una concessione benevola del giudice, ma richiedono elementi positivi meritevoli di nota, assenti nel caso di specie a causa dei precedenti penali del soggetto. Inoltre, per il secondo imputato, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude la possibilità di contestare in cassazione la misura della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti ed evasione, ha stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla congruità della sanzione e su eventuali cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, basato sull'accordo delle parti, comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questo accordo ha un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di sollevare in Cassazione questioni precedentemente rinunciate. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena sana le nullità
L'Imputato, condannato in primo grado per vari reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena a un anno e due mesi di reclusione. In cambio, ha rinunciato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che tale vizio non fosse sanato dall'accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere le nullità a regime intermedio, come il difetto di notifica, se queste non vengono eccepite immediatamente al momento dell'accordo stesso. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore de L'Imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Le parti avevano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, comportando la rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Nonostante l'accordo, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di non punibilità. La Suprema Corte ha ribadito che l'adesione al concordato in appello preclude la successiva contestazione dei motivi rinunciati, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando L'Imputato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando il calcolo delle circostanze attenuanti. Tuttavia, in secondo grado, la difesa e l'accusa avevano già raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, con contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché l'accordo preclude successive contestazioni sul merito della pena concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
L'Imputata, condannata per il furto di un borsello e l'uso indebito di una carta bancomat, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il concordato in appello comporta la rinuncia a tutte le altre questioni difensive. Questa rinuncia ha un effetto preclusivo che impedisce di contestare la decisione anche nel successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'accordo sulla pena diventa definitivo e vincolante per entrambe le parti. L'Imputata perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un generico difetto di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra questione di merito o di rito. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare un successivo ricorso per Cassazione, equiparando la scelta a una rinuncia all'impugnazione. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
Un uomo, condannato per furto con destrezza di un cellulare e ricettazione di una bicicletta, ha concordato la pena in appello con il Procuratore generale. Successivamente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla gravità del fatto e sulla quantificazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva a far valere qualsiasi contestazione successiva, precludendo anche il giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata esclude il ricorso
L'Imputato, accusato di omissione di soccorso stradale, concorda la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello precludono la possibilità di proporre successive contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale. Di conseguenza, l'accordo raggiunto in appello resta definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello emessa a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare successive contestazioni di merito, inclusa la mancata valutazione del proscioglimento immediato. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello emessa a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a questioni specifiche, come la formazione della volontà delle parti o la difformità della decisione rispetto all'accordo. Non è invece possibile contestare la mancata valutazione delle cause di proscioglimento o la misura della pena concordata. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Interdizione dai pubblici uffici: stop a sanzioni automatiche
Due imputati hanno concordato in appello la pena per il reato di intralcio alla giustizia, ma il giudice ha confermato automaticamente l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Gli imputati hanno fatto ricorso in Cassazione contestando la durata della sanzione accessoria. La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la sanzione sia applicabile anche per pene inferiori a tre anni, il giudice non può applicarla in modo automatico. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova determinazione motivata della durata della sanzione.
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Concordato in appello: l’accordo dimezzato annulla la condanna
Due imputati, condannati per detenzione di stupefacenti, proponevano concordato in appello concordando una pena ridotta, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d'appello accoglieva la riduzione della pena ma ometteva di pronunciarsi sulla sospensione condizionale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice non può frazionare l'accordo raggiunto dalle parti: deve accoglierlo integralmente o rigettarlo in toto. L'annullamento della sentenza è stato esteso anche al coimputato che aveva rinunciato al ricorso, poiché il motivo non era esclusivamente personale. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Concordato in appello: l’accordo esclude i ricorsi successivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato a 7 anni di reclusione. La difesa lamentava l'incompatibilità di un giudice e vizi nel consenso per il concordato in appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena (concordato in appello) comporta la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione originari, precludendo la possibilità di sollevare successivamente eccezioni procedurali o di nullità. L'eventuale incompatibilità del magistrato doveva essere fatta valere tempestivamente con l'istanza di ricusazione, non utilizzata nel caso di specie. Di conseguenza, la condanna e la sanzione concordata rimangono definitive, con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria per il ricorrente.
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Concordato in appello: l’accordo cancella i vizi di notifica
L'Imputato, condannato per violazione della sorveglianza speciale, concorda in secondo grado una pena di otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica personale del decreto di citazione, eseguita solo presso il difensore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a far valere qualsiasi nullità precedente, inclusa l'omessa notifica, salvo quelle relative al consenso stesso. Inoltre, l'imputato era a conoscenza del processo. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la riduzione pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina, ottiene in secondo grado una riduzione della pena grazie al concordato in appello. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione di una causa di proscioglimento e vizi di motivazione sulla condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, dopo un concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà delle parti o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per estorsione, ha concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione per contestare una circostanza aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di impugnare elementi di merito. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'appello. I giudici di secondo grado avevano ridotto la pena a seguito di un concordato in appello. La difesa ha contestato la mancanza di motivazione sulla conferma delle altre parti della sentenza di primo grado. La Cassazione ha chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione. Il ricorrente non può contestare la motivazione generale della sentenza se ha concordato la pena, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o illegalità della sanzione. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Spaccio lieve e confisca di denaro: annullato il sequestro
Il caso riguarda un uomo condannato in appello per spaccio di droga. Il reato originario è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità. Nonostante la riduzione della gravità del reato, i giudici di secondo grado avevano confermato la confisca di denaro sequestrato all'imputato, applicando le regole della confisca per sproporzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, stabilendo che la confisca di denaro non può essere disposta in modo automatico o per sproporzione se il reato è di lieve entità. In questi casi, è necessaria la prova di un nesso diretto tra la somma e lo specifico illecito. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la confisca, ordinando la restituzione del denaro.
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Diritto di presenziare all’udienza: la delega esclude la nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che lamentava la violazione del proprio diritto di presenziare all'udienza di appello. L'Imputato, condannato per detenzione di stupefacenti, aveva concordato la pena tramite il proprio difensore. Nonostante la difesa sostenesse che il detenuto avesse chiesto di partecipare, i giudici non hanno trovato traccia di tale richiesta. Inoltre, l'Imputato aveva firmato una procura speciale per consentire al difensore di raggiungere un accordo sulla pena (concordato in appello). La Cassazione ha stabilito che il rilascio della procura speciale e il mancato utilizzo dell'ordine di traduzione equivalgono a un consenso implicito a svolgere l'udienza senza la sua presenza fisica. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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