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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello con rinuncia ai motivi di merito, ha tentato di contestare in Cassazione la legalità della pena e di far valere la violazione del principio del ne bis in idem. La Suprema Corte ha chiarito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di riproporre in sede di legittimità le questioni precedentemente rinunciate. Inoltre, i giudici hanno rilevato l'assenza di duplicazione del giudizio, poiché i fatti contestati nei due procedimenti (corruzione per esami di trasporto merci pericolose in un caso, e per patenti superiori e nautiche nell'altro) erano diversi per oggetto e periodo temporale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso tardivo sulla confisca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per detenzione di stupefacenti. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha impugnato in Cassazione la confisca del denaro sequestrato. I giudici di legittimità hanno stabilito che la contestazione sulla confisca non era stata proposta con i motivi di appello principali. Di conseguenza, su tale statuizione si era già formato il giudicato prima dell'accordo sulla pena. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione di cause di non punibilità e l'eccessività della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita ai motivi di merito sulla responsabilità penale. Di conseguenza, la legge vieta di impugnare la sentenza concordata, salvo casi straordinari. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato in primo grado per reati sugli stupefacenti, ha concordato la pena in appello rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'uso personale della sostanza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il concordato in appello comporta infatti la rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni davanti ai giudici di legittimità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: il ricorso fai-da-te costa caro
L'Imputato propone ricorso per cassazione, firmandolo personalmente, contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la sua pena a seguito di un concordato in appello. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la legge vieta la presentazione personale del ricorso, richiedendo la firma di un avvocato cassazionista. In secondo luogo, l'accordo sulla pena (concordato in appello) comporta la rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata applicazione di cause di non punibilità e contestando la quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione al concordato in appello comporta la rinuncia implicita ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Di conseguenza, la legge esclude la possibilità di ricorrere in Cassazione, salvo casi straordinari. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patto violato sulla confisca: vince il concordato in appello
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto solo parzialmente un concordato in appello. L'accordo tra l'imputato e il Procuratore generale prevedeva sia la riduzione della pena sia la revoca della confisca del denaro. Tuttavia, i giudici d'appello avevano ridotto la pena ma confermato la confisca. La Cassazione ha stabilito che il giudice non può modificare unilateralmente l'accordo: deve accoglierlo o rifiutarlo integralmente. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con trasmissione degli atti per un nuovo giudizio.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta futuri ricorsi
L'Imputato ha concordato con il Procuratore generale una riduzione della pena davanti alla Corte di appello, rinunciando implicitamente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante. La rinuncia ai motivi d'appello impedisce di ridiscutere in cassazione la responsabilità dell'imputato o altre questioni di merito, determinando il passaggio in giudicato della condanna. Il ricorso è ammesso solo per contestare vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: nessun effetto estensivo per i coimputati
Il Coimputato, il cui appello era stato dichiarato inammissibile perché tardivo, ha chiesto di beneficiare dell'effetto estensivo dell'impugnazione presentata dall'altro coimputato. Quest'ultimo aveva infatti concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che il concordato in appello costituisce una scelta processuale esclusivamente personale e un atto personalissimo, che comporta la rinuncia parziale ai motivi di gravame. Di conseguenza, i benefici del concordato in appello non possono estendersi agli altri coimputati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato in primo grado per lesioni aggravate e minacce, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena grazie al concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e gli aumenti per la continuazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice d'appello, vincola le parti e non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, la rinuncia ai motivi di impugnazione insita nel concordato in appello preclude la possibilità di contestare la misura della pena in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per reati di falso, ha stipulato un accordo di concordato in appello per ottenere una riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della sanzione stabilita dai giudici di secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un patto liberamente stipulato tra le parti che limita i poteri di riesame del giudice e preclude qualsiasi successiva contestazione unilaterale sulla misura della pena, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Pene accessorie fallimentari: accordo sulla pena e limiti di durata
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello contestando la durata delle pene accessorie fallimentari. Tali sanzioni erano state stabilite in misura pari alla pena principale concordata tra le parti tramite patteggiamento in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che determinare la durata delle pene accessorie in misura pari alla pena principale non è illegittimo, purché non avvenga in modo automatico. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena si riduce ma il ricorso si blocca
L'Imputato, condannato per furto con strappo aggravato, ha concordato una riduzione di pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di alcuni motivi di impugnazione non rinunciati. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'accordo sulla pena in appello limita la cognizione del giudice e preclude la possibilità di sollevare qualsiasi questione, anche rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude futuri ricorsi sui punti rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato associativo: condannato anche chi è assolto dai singoli reati
Il caso riguarda un'organizzazione criminale che utilizzava un consorzio e società fittizie per commettere frodi fiscali e omettere i contributi dei lavoratori. Il Dirigente del consorzio, pur essendo stato assolto dai singoli reati fiscali, è stato condannato per il reato associativo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che il reato associativo è del tutto autonomo rispetto ai singoli illeciti programmati. Non è quindi necessario aver commesso i singoli reati-fine per rispondere di associazione a delinquere, essendo sufficiente il contributo stabile all'organizzazione. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dei condannati, obbligandoli al pagamento delle spese processuali.
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Concordato in appello: valido anche se lo firma il sostituto
L'Imputato, condannato per rapina e lesioni aggravate, propone ricorso in Cassazione contestando la validità del concordato in appello. Sostiene che il sostituto del suo difensore di fiducia, delegato oralmente, non avesse il potere di firmare l'accordo sulla pena in udienza, mancando di una procura speciale autonoma. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il sostituto processuale può validamente perfezionare il concordato in appello se si limita a riportare l'accordo nei termini esatti già concordati e autorizzati dal difensore principale, munito di procura speciale. In questo caso, il sostituto agisce come mero portavoce ("nuncius") della volontà del difensore e dell'assistito. Di conseguenza, l'accordo è pienamente valido e l'imputato viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sospensione condizionale della pena: sì anche col concordato
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha proposto un concordato in appello concordando la pena a un anno e sette mesi di reclusione. La difesa ha espressamente richiesto la sospensione condizionale della pena, e il Procuratore Generale ha prestato il consenso alla pena concordata senza opporsi alla richiesta. Tuttavia, la Corte d'Appello ha omesso di decidere sulla sospensione, ritenendo erroneamente che il concordato comportasse la rinuncia a tale beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che l'accordo sulla pena non esclude la valutazione del giudice sulla sospensione condizionale della pena se questa è stata esplicitamente richiesta dalle parti. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per una nuova decisione.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione e detenzione di arma clandestina, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia consapevole ai motivi di gravame, determinando una preclusione processuale che impedisce di ridiscutere la responsabilità o di richiedere il proscioglimento anche in sede di legittimità. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato la pena con il Procuratore generale durante il processo di secondo grado, rinunciando ai motivi di appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una preclusione processuale: l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello impediscono di contestare in seguito la misura della sanzione o il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti, precludendo il ricorso in legittimità su tali punti. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, accusato di rapina aggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di merito. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata pronuncia su possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello precludono qualsiasi successiva contestazione sulla responsabilità o sulla misura della sanzione. Chi sceglie il concordato in appello non può poi rimangiarsi l'accordo impugnando la decisione in Cassazione per motivi a cui aveva espressamente rinunciato. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Nullità a regime intermedio: il patteggiamento sana il vizio
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del rinvio d'ufficio dell'udienza, disposto durante l'emergenza Covid-19. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'omessa notifica della nuova udienza configura una nullità a regime intermedio. Questa tipologia di vizio deve essere eccepita immediatamente dalla difesa. Nel caso specifico, il difensore dell'Imputato si era presentato all'udienza successiva e, anziché sollevare l'eccezione, aveva utilizzato una procura speciale per concordare la pena (patteggiamento in appello). Tale comportamento ha sanato definitivamente il vizio procedurale, rendendo tardiva e infondata la successiva contestazione in Cassazione. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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