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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: firmano l’accordo e poi ricorrono
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Il primo ricorrente lamentava la mancata pronuncia di assoluzione immediata, senza tuttavia indicare prove evidenti della propria innocenza. Il secondo ricorrente lamentava la tardiva notifica delle conclusioni del Procuratore Generale, ma la Corte ha rilevato l'assenza di qualsiasi pregiudizio per la difesa, dato che la pena era stata preventivamente concordata tra le parti. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la validità della decisione precedente, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione successivi.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per reati in materia di armi. In secondo grado, la difesa e la pubblica accusa avevano raggiunto un accordo sulla pena tramite lo strumento del concordato in appello. Nonostante l'intesa, i condannati hanno proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare successivamente i punti concordati, salvo il caso di sanzioni illegali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha inflitto ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, dopo aver ottenuto una riduzione di pena tramite il concordato in appello per i reati di rapina, ricettazione ed evasione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena stessa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la sentenza è il risultato di un accordo sulla pena tra difesa e accusa, non è possibile contestare in sede di legittimità la misura della sanzione pattuita. Di conseguenza, l'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva ridotto la pena per i reati di rapina e lesioni personali applicando il concordato in appello, ossia l'accordo sulla pena tra difesa e accusa. L'imputato ha successivamente impugnato la decisione contestando la misura della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che, quando vi è un accordo tra le parti, i motivi di ricorso relativi alla determinazione della pena sono inammissibili. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per riciclaggio, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a contestare la responsabilità penale e la qualificazione del reato. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. Quest'ultima aveva rideterminato la pena per un reato di droga a seguito di un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. L'imputato aveva contestato la motivazione della decisione, ma i giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non è ammesso contro le sentenze pronunciate a seguito di accordo tra le parti sulla pena, quando vi sia stata rinuncia ai motivi di appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato che vieta i ripensamenti
L'Imputato, condannato per tentata estorsione, concorda la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Non si possono far valere motivi rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ricorsi
L'Imputato ha concordato una riduzione di pena in secondo grado per reati di droga ed estorsione. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che il concordato in appello preclude qualsiasi successiva contestazione sulla congruità della pena pattuita volontariamente. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patteggiano la pena ma poi ricorrono
Quattro imputati, accusati di tentata rapina aggravata e altri reati, concordano la pena in secondo grado. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e la mancata assoluzione immediata. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. È possibile contestare l'accordo solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità della sentenza rispetto al patto. Non si possono invece sollevare questioni sulla quantificazione della pena (salvo sanzione illegale) o sulla mancata applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato, condannato per tentata rapina aggravata, concorda la pena in appello riducendola a quattro anni e sei mesi di reclusione. Successivamente, il suo difensore propone ricorso in Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza del reato. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, il ricorso per Cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare motivi di merito già rinunciati o la mancata pronuncia di proscioglimento. Di conseguenza, l'accordo sulla pena resta valido e il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: il patto sulla pena è irrevocabile
L'Imputato, condannato per furto, propone tramite il proprio difensore un concordato in appello per rideterminare la pena. Dopo il consenso del Procuratore Generale, l'avvocato tenta di revocare l'accordo in udienza, sostenendo il ripensamento del cliente e la mancanza di una procura speciale idonea. La Corte d'Appello respinge la revoca e applica la pena concordata. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: il concordato in appello costituisce un accordo processuale irrevocabile una volta che si è formato il consenso delle parti. L'accordo non può essere annullato unilateralmente, confermando la condanna e l'irrevocabilità del patto.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la sua pena. La decisione di secondo grado era avvenuta tramite concordato in appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la mancata assoluzione d'ufficio o vizi sulla quantificazione della pena, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. In secondo grado, la difesa e l'accusa raggiungono un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, riducendo la sanzione e rinunciando ad alcuni motivi di ricorso, tra cui la richiesta di conversione della pena in libertà controllata. Successivamente, il conducente propone ricorso in Cassazione lamentando proprio la mancata conversione della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo raggiunto tramite il concordato in appello preclude la possibilità di sollevare nuove contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per due rapine, ha concordato una riduzione della pena in appello tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che chi sceglie il concordato rinuncia ai motivi di appello e non può poi contestare la mancata applicazione del proscioglimento o la misura della pena, salvo vizi sulla formazione dell'accordo stesso.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione e riciclaggio, ha concordato in appello una riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata determinazione della sanzione e la violazione del divieto di peggioramento della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, l'imputato non può contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione del reato, a meno che non vi siano vizi nella formazione della volontà o nel consenso delle parti. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato in primo grado per due rapine aggravate, concordava in appello una riduzione di pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la qualificazione giuridica del fatto, a meno che non si contestino vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o la difformità della sentenza rispetto all'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: ricorso ko se la pena rispetta l’accordo
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la pena applicata dalla Corte di Appello, ritenendola difforme da quella concordata. La Corte d'Appello aveva rideterminato la sanzione a dieci mesi e venti giorni di reclusione in accoglimento del concordato in appello. La Suprema Corte ha esaminato i verbali del procedimento, rilevando che la pena inflitta corrispondeva esattamente a quella concordata tra il difensore dell'imputato e il Procuratore Generale (pena base di un anno, aumentata per la recidiva e diminuita per il rito). Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il proscioglimento
L'Imputato, accusato di furto in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello, tranne quello sulla sanzione. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. La rinuncia ai motivi di appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una specifica motivazione sulle cause di non punibilità. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta futuri ricorsi
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado per i reati di furto con strappo e porto abusivo di armi, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione di merito, ad eccezione dell'illegalità della pena. Di conseguenza, l'accordo preclude successive impugnazioni sui punti concordati, e L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello e aver rinunciato ai motivi di impugnazione, hanno presentato ricorso in Cassazione contestando la severità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi d'appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questo impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la misura della sanzione precedentemente accettata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
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