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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato ha concordato con la Procura Generale una pena ridotta in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita a tutti gli altri motivi di impugnazione non concordati. Una volta che il giudice d'appello ha valutato congrua la pena concordata, l'accordo produce un effetto preclusivo che impedisce di ridiscutere la questione in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso se la pena è legale
L'Imputato ha concordato in appello una pena di un anno e dieci mesi di reclusione, rinunciando ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena applicata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà o sull'illegalità della pena. Non si può contestare il calcolo della sanzione se questa rientra nei limiti di legge. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma addio ricorso
Due imputati, condannati in appello per spaccio di cocaina, avevano concordato la pena con il pubblico ministero tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, hanno proposto ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato in un'ipotesi di minore gravità. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude la possibilità di proporre successive contestazioni in sede di legittimità, salvo il caso di pena illegale o vizi nella formazione della volontà. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato per reati di droga, concorda la pena in secondo grado con il Pubblico Ministero tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione del fatto in un'ipotesi meno grave. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a contestare altri aspetti del processo, salvo casi eccezionali come l'illegalità della pena. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di ridiscutere la gravità del reato in sede di legittimità. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no a sconti automatici di pena
L'Imputato, condannato per corruzione e abuso d'ufficio, propone ricorso in Cassazione contestando la misura della riduzione di pena per le attenuanti generiche applicata in secondo grado. La rideterminazione era avvenuta tramite concordato in appello. Il ricorrente ritiene illegale una diminuzione inferiore a un terzo. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione. Inoltre, la sanzione non è illegale: l'articolo 65 del codice penale stabilisce che la riduzione per le attenuanti generiche debba essere "non eccedente un terzo", consentendo quindi una diminuzione inferiore. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo salta se i motivi sono nuovi
L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione di un'autovettura, proponeva appello chiedendo la riqualificazione del reato. Successivamente, presentava motivi nuovi chiedendo la continuazione con precedenti condanne e proponeva un concordato in appello, accettato dal Procuratore generale. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che i motivi nuovi sono inammissibili se introducono questioni del tutto autonome (come la continuazione con condanne già definitive prima della scadenza dei termini d'appello) rispetto ai motivi originari. Di conseguenza, il concordato in appello basato su tali motivi inammissibili non poteva trovare accoglimento. Il ricorso dell'Imputato è stato rigettato con condanna alle spese.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità in caso di concordato in appello. La Cassazione ha chiarito che il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o per difformità della pronuncia. Non sono invece ammissibili contestazioni su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, a meno che la sanzione sia illegale. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato una pena concordata tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è ammessa solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non sono invece ammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione del proscioglimento o sulla misura della pena, salvo che si tratti di sanzione illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da quattro imputati contro la sentenza della Corte d'Appello. Gli imputati avevano precedentemente raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello per i reati di rapina e altro. Successivamente, hanno proposto ricorso contestando la responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto e la gravità della pena. La Suprema Corte ha stabilito che, avendo concordato la pena, i ricorrenti hanno rinunciato ai motivi di contestazione originari. Di conseguenza, non possono lamentarsi della congruità della sanzione da loro stessi accettata. Oltre all'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ricorsi
L'Imputato, accusato di rapina e lesioni, concorda una riduzione di pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in un secondo momento il mancato riconoscimento di sconti di pena non previsti nell'accordo stesso. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e rende incompatibile qualsiasi successiva contestazione di merito. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Sospensione condizionale della pena: sì al riesame, no ai complici
Cinque imputati, accusati di associazione a delinquere finalizzata al gioco d'azzardo online abusivo, ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso di un imputato (L'Associato Collaborativo) la cui pena era stata ridotta in appello a due anni di reclusione. La Corte d'Appello aveva omesso di valutare la sua richiesta di sospensione condizionale della pena, obbligatoria una volta scesa la condanna sotto il limite legale. Per gli altri ricorrenti, la Cassazione rigetta o dichiara inammissibili i ricorsi: le intercettazioni telefoniche restano utilizzabili non avendo superato la prova di resistenza, e l'accordo sulla pena in appello (concordato) preclude successive contestazioni. La sentenza viene annullata con rinvio solo per decidere sulla sospensione condizionale della pena dell'Associato Collaborativo.
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Concordato in appello: se firmi il patto non puoi più ricorrere
Alcuni soggetti, condannati per rapina aggravata, lesioni personali e furto, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Gli imputati lamentavano la mancata valutazione delle circostanze aggravanti e un errato calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha rigettato e dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, con il concordato in appello, le parti rinunciano ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sull'insussistenza delle aggravanti, poiché la sua cognizione è limitata ai soli punti non oggetto di rinuncia. La pena concordata e applicata non può quindi essere contestata in sede di legittimità.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura Generale in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione. Il difensore lamentava la mancanza di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi di appello comporta la rinuncia a contestare la responsabilità penale. Di conseguenza, non è possibile impugnare la sentenza concordata per motivi di merito già rinunciati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. Tuttavia, in secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello, con contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può successivamente contestare in Cassazione la misura della pena concordata. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che cancella il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la motivazione sulle attenuanti generiche, nonostante avesse precedentemente stipulato un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie la strada del concordato in appello rinuncia preventivamente a contestare la responsabilità e i punti oggetto dell'accordo, rendendo nullo ogni successivo tentativo di impugnazione in Cassazione. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Un uomo, condannato per furto in abitazione e tentato furto aggravati, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla congruità della pena. In precedenza, la Corte d'Appello aveva rideterminato la sanzione a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena ed effettuata la rinuncia ai motivi di appello, il sindacato di legittimità è limitato a vizi macroscopici, come l'illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, le contestazioni generiche sulla misura della sanzione concordata non possono trovare ingresso in Cassazione. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Trasportatore o complice? Il concorso nel reato di furto
Un trasportatore con un motocarro ha aiutato alcuni complici a sgomberare la casa di una vittima appena svaligiata, coprendo la refurtiva con un telo. L'uomo ha sostenuto di essere intervenuto solo a furto concluso, chiedendo che il fatto venisse qualificato come favoreggiamento reale anziché come concorso nel reato di furto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per furto in abitazione. I giudici hanno chiarito che chi mette a disposizione il proprio mezzo per trasportare la refurtiva, previo accordo o fornendo un contributo causale decisivo prima della consumazione del reato, risponde di concorso nel reato di furto e non del più lieve reato di favoreggiamento.
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