Alcuni soggetti, condannati per rapina aggravata, lesioni personali e furto, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. Gli imputati lamentavano la mancata valutazione delle circostanze aggravanti e un errato calcolo della riduzione di pena per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha rigettato e dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, con il concordato in appello, le parti rinunciano ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve motivare sull'insussistenza delle aggravanti, poiché la sua cognizione è limitata ai soli punti non oggetto di rinuncia. La pena concordata e applicata non può quindi essere contestata in sede di legittimità.
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