L'Imputato, condannato per reati sugli stupefacenti, ha concordato in secondo grado una riduzione di pena a quattro anni di reclusione, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice di secondo grado esclusivamente ai punti oggetto dell'accordo. Di conseguenza, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio o su altre questioni rinunciate. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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