L'Imputato, condannato in primo grado per reati di droga, ha concordato in appello una pena ridotta a tre anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione su una circostanza attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente ai vizi sulla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Non è possibile contestare la motivazione sulla responsabilità o sulla misura della pena concordata. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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