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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo esclude il proscioglimento
L'Imputato, condannato in secondo grado per spaccio di lieve entità, ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo la verifica di eventuali cause di proscioglimento. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena a seguito di un concordato in appello, ovvero un accordo sulla pena tra le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto il concordato in appello sulla pena, non è consentito presentare motivi di ricorso volti a ottenere il proscioglimento, a meno che non vi siano vizi macroscopici. Inoltre, il ricorso è stato ritenuto eccessivamente generico. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso successivo
Quattro imputati, condannati in secondo grado per lesioni personali a seguito di un concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Uno di essi ha presentato il ricorso personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato. Gli altri hanno contestato la responsabilità penale e l'entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha chiarito che il ricorso personale non è più consentito dalla legge e che, in caso di concordato in appello, non si possono impugnare la responsabilità o la pena concordata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a tremila euro ciascuno per la Cassa delle Ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai da te costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per reati di droga. L'imputato aveva presentato due impugnazioni: una firmata direttamente da lui e una dal suo avvocato. La Corte ha chiarito che il ricorso personale in Cassazione non è più ammesso dalla legge, richiedendosi sempre la firma di un difensore abilitato. Anche il ricorso del difensore è stato respinto poiché i motivi erano infondati, non avendo l'imputato richiesto formalmente il concordato in appello a differenza del coimputato. Di conseguenza, la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché la pena era stata concordata liberamente tra le parti, rendendo impossibile contestarla in un secondo momento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ripensamenti
Tre imputati per reati di droga concordano la pena in appello rinunciando alla riqualificazione del fatto come lieve entità. Successivamente propongono ricorso in Cassazione contestando la mancata concessione delle attenuanti e la qualificazione giuridica del reato. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi: chi stipula un concordato in appello non può impugnare la sentenza per motivi a cui ha espressamente rinunciato. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: sconti di pena ma addio al ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per reati di droga, ha concordato in appello una pena ridotta a tre anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione su una circostanza attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente ai vizi sulla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Non è possibile contestare la motivazione sulla responsabilità o sulla misura della pena concordata. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un imputato condannato per reati di droga, armi e ricettazione. La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena applicando il concordato in appello su richiesta concorde delle parti. L'imputato ha tentato di contestare la decisione in Cassazione invocando la mancata applicazione delle cause di non punibilità immediata. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'accordo sulla pena preclude successive contestazioni, salvo casi eccezionali qui non sussistenti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per reati concernenti stupefacenti, armi e ricettazione. La pena era stata rideterminata dalla Corte d'Appello a seguito di concordato in appello, con rinuncia formale a tutti gli altri motivi di impugnazione. L'imputata ha successivamente proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. I giudici di legittimità hanno rilevato che non sussistevano i presupposti per un proscioglimento immediato e che l'accordo sulla pena rendeva inammissibile ogni ulteriore contestazione di merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: la pena si concorda ma non si contesta
L'Imputato, condannato per bancarotta fraudolenta, ha concordato in secondo grado una riduzione della pena a tre anni di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia implicita ai motivi di appello sulla colpevolezza. Di conseguenza, l'imputato non può contestare in sede di legittimità la responsabilità penale o l'omessa motivazione su punti precedentemente rinunciati. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la riduzione della pena esclude l’assoluzione
L'Imputato, condannato in primo grado per reati fallimentari, ha concordato in appello una riduzione della pena a un anno di reclusione, rinunciando ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi sulla colpevolezza esclude l'obbligo per il giudice di motivare sul mancato proscioglimento, presupponendo l'accertamento della responsabilità penale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il proscioglimento
Due imputati, condannati in primo grado per truffa, falso e ricettazione, proponevano concordato in appello per l'applicazione di una pena concordata. La Corte d'Appello accoglieva la richiesta rideterminando la sanzione. Gli imputati proponevano successivamente ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici di secondo grado non avessero motivato sulla mancata applicazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato, poiché la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli punti dell'accordo.
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Concordato in appello: l’accordo blindato che esclude la Cassazione
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite il concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare motivi a cui si è rinunciato o la determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: la rinuncia ai motivi blocca l’assoluzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione. L'uomo aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, ha contestato la decisione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello sul mancato proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena e rinunciato ai motivi di appello, il giudice non è tenuto a motivare l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la rinuncia ai motivi blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per estorsione pluriaggravata, ha ottenuto in secondo grado il concordato in appello con riduzione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'Appello circa l'impossibilità di pronunciare un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'accordo comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione resta limitata esclusivamente ai punti non rinunciati dalle parti.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. Il ricorso è ammesso solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Non si possono invece contestare i motivi rinunciati, la mancata assoluzione d'ufficio o il calcolo della pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: accettare la pena esclude il ricorso
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del Concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata applicazione dei criteri di determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude la possibilità di contestare in un secondo momento la quantificazione della sanzione, a meno che questa non sia palesemente illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e limita fortemente i motivi di impugnazione successivi. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
Il Ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. L'imputato ha contestato l'esistenza del reato, la qualificazione giuridica e la misura della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un vero e proprio accordo liberamente stipulato tra accusa e difesa. Una volta che il giudice d'appello recepisce questo accordo nella sua decisione, nessuna delle parti può modificarlo unilateralmente, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Un uomo, condannato per diversi furti in abitazione, concorda la pena in appello con il Procuratore Generale tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento e sulla misura della pena. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia preventiva ai motivi di impugnazione non concordati. Questa rinuncia crea un blocco processuale insuperabile, rendendo impossibile contestare in seguito la responsabilità o l'entità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no a sconti successivi sulle attenuanti
L'Imputato, condannato per tentato furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'assenza di motivazione su una precedente proposta di accordo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello sulla pena, se non prevede espressamente le attenuanti generiche, equivale a una rinuncia implicita alle stesse. Inoltre, la presentazione di una nuova proposta di concordato cancella automaticamente la precedente. Di conseguenza, l'accordo successivo assorbe ogni altra questione sanzionatoria. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Un uomo, condannato per tentato omicidio della moglie e lesioni al figlio e a un terzo, ha concordato in appello una pena di quattro anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione. Nonostante l'accordo, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e la liquidazione dei danni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) ha un forte effetto preclusivo: l'accordo sulla pena impedisce di contestare in sede di legittimità gli elementi concordati o i motivi di appello a cui si è rinunciato. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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