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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
L'Imputato, condannato per il reato di evasione, ottiene in secondo grado una riduzione della pena a dieci mesi e venti giorni di reclusione grazie al concordato in appello. Successivamente, il suo difensore propone ricorso per cassazione contestando la motivazione sulla responsabilità penale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Le contestazioni sui motivi di merito rinunciati con l'accordo sono invece inammissibili. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no ai ricorsi sul calcolo della pena
L'Imputato, condannato per reati sugli stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva ridotto la pena a seguito di concordato in appello. Il ricorso lamentava la mancanza di motivazione sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è consentito contestare la valutazione delle circostanze, a meno che non si deduca l'illegalità della pena concordata. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il proscioglimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L'imputato aveva precedentemente definito il processo di secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ottenendo una rideterminazione della pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha stabilito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena e rinunciato ai motivi di appello, non è più possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che limita il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva rideterminato la pena per reati di droga. La decisione di secondo grado era stata pronunciata a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché i motivi erano generici e non riguardavano l'illegalità della pena concordata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: l’accordo esclude il fai-da-te
Un cittadino, dopo aver concordato la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame, propone personalmente un ricorso alla Suprema Corte. Lamenta un vizio di motivazione e contesta la costituzionalità della norma che vieta il ricorso personale. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I giudici ribadiscono che il ricorso per cassazione personale non è più consentito dalla legge, richiedendo necessariamente la firma di un difensore abilitato. Inoltre, l'accordo sulla pena (concordato in appello) preclude qualsiasi successiva impugnazione di legittimità. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca i ricorsi sui calcoli
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di un imputato e del Procuratore Generale. Il primo imputato, condannato per tentata estorsione e usura, aveva concordato la pena in secondo grado. Successivamente ha impugnato la sentenza contestando il calcolo della pena e l'applicabilità del concordato. La Suprema Corte ha stabilito che il concordato in appello non è impugnabile per vizi di calcolo intermedi se la pena finale è legale, e che manca l'interesse a ricorrere se non si dimostra un vantaggio concreto. Inoltre, ha respinto il ricorso del Procuratore Generale contro l'assoluzione del secondo imputato, confermando che i giudici d'appello hanno fornito una motivazione rafforzata e coerente per ribaltare la condanna di primo grado. Di conseguenza, la condanna del primo imputato è definitiva.
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Concordato in appello: l’accordo che cancella il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per furto aggravato, raggiunge un accordo con il Procuratore Generale in secondo grado per rideterminare la pena a un anno e otto mesi di reclusione. La Corte d'appello ratifica l'accordo. Successivamente, l'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando la mancata motivazione sulla quantificazione della pena e il mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di gravame originari. Non è quindi possibile contestare in sede di legittimità la misura della sanzione o la mancata assoluzione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale o fuori dai limiti di legge. L'Imputato viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la rinuncia alla pena è irrevocabile
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione del reato e chiedendo misure alternative per motivi di salute. In precedenza, la Corte d'Appello aveva ridotto la pena a seguito di un concordato in appello, istituto che prevede l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia ai motivi di appello, formalizzata con il concordato in appello, è un atto processuale irrevocabile. Di conseguenza, i punti rinunciati non possono più essere oggetto di discussione in Cassazione. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata non si può più contestare
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello, le parti non possono contestare unilateralmente il trattamento sanzionatorio concordato, a meno che la pena applicata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, l'accordo liberamente stipulato e recepito dal giudice di secondo grado rimane fermo e non può essere ridiscusso in sede di legittimità.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per tentata estorsione aggravata. Il primo imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà o sull'accordo stesso, escludendo contestazioni generiche sulla responsabilità o sulla mancata assoluzione. Per il secondo imputato, i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici e privi di specificità rispetto alla sentenza d'appello, che aveva già ridotto la pena vicino al minimo edittale. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: ricorso inutile contro i benefici già ottenuti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentata rapina e lesione personale. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Tuttavia, la Corte di Appello aveva già accolto la richiesta di concordato in appello, applicando proprio le attenuanti generiche come prevalenti. Di conseguenza, il ricorso è risultato privo di fondamento logico e giuridico. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto esclude il ricorso successivo
L'Imputata, condannata per il reato di evasione, proponeva concordato in appello concordando la pena. Successivamente, ricorreva in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con il concordato in appello, infatti, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. Il ricorso in Cassazione contro tale sentenza è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Due imputati, condannati in primo grado per reati di droga, concordano la pena in appello tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la mancata qualificazione del fatto come reato di lieve entità. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il principio di diritto stabilisce che, una volta stipulato il concordato in appello, non è possibile contestare in Cassazione la qualificazione giuridica del reato o altri motivi rinunciati con l'accordo. Il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del Procuratore o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione, ha concordato la pena in appello tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata esclusione di una circostanza aggravante per prescrizione del reato connesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'accordo limita i motivi di impugnazione solo a vizi della volontà, consenso del PM, difformità della decisione o illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, ha concordato in appello la rideterminazione della pena tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la propria responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Le contestazioni sul merito o sulla misura della pena concordata sono precluse, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta i ripensamenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per reati sugli stupefacenti. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta stipulato il concordato in appello, non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio, poiché tale accordo comporta una rinuncia implicita a far valere tali vizi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
Il difensore del Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena a seguito di concordato in appello. Il Ricorrente lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o per difformità della decisione del giudice, mentre non si possono far valere la mancata valutazione del proscioglimento o vizi sulla pena se questa non è illegale. Il Ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca la Cassazione
L'Imputato, condannato per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il calcolo della pena e l'aumento per la continuazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Avendo le parti raggiunto un accordo sulla pena, l'imputato ha rinunciato ai motivi di merito. Di conseguenza, la legge vieta di impugnare la decisione per vizi sulla determinazione della sanzione concordata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso personale per cassazione: no al fai da te penale
L'Imputato, condannato in appello per false dichiarazioni sulla propria identità, ha proposto un ricorso personale per cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. In precedenza, l'uomo aveva concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso personale per cassazione non è più consentito, essendo la firma riservata esclusivamente a un difensore abilitato. Inoltre, il concordato sulla pena esclude l'obbligo del giudice di motivare su cause di proscioglimento precedentemente rinunciate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, in seguito a concordato in appello, lo aveva condannato per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale. Il ricorrente contestava esclusivamente l'entità della pena applicata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestarne successivamente la misura. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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