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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: nessun ricorso sulla pena pattuita
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso l'istituto del concordato in appello, ottenendo la riforma parziale della condanna di primo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando il calcolo della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo liberamente stipulato e accolto dai giudici preclude qualsiasi successiva contestazione sulla quantificazione della pena o sui motivi a cui la parte ha rinunciato. La decisione conferma che il patteggiamento in secondo grado vincola l'imputato, salvo il caso di pena del tutto illegale, comportando inoltre la condanna al pagamento delle spese e a una sanzione economica.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso precluso
L'Imputato ha stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della pena inflitta nei suoi confronti. Subito dopo ha presentato ricorso per cassazione contestando la mancata applicazione delle cause di non punibilità previste dalla legge. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La scelta volontaria del concordato in appello produce un effetto preclusivo totale su tutte le questioni a cui la parte ha rinunciato per raggiungere l'intesa sanzionatoria. La Suprema Corte ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese legali e a una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
Tre imputati, condannati per furto aggravato in abitazione, hanno concordato la riduzione della pena con la Procura generale durante il giudizio di secondo grado. Dopo la sentenza favorevole, gli stessi hanno presentato ricorso per Cassazione contestando la mancata applicazione di una circostanza attenuante. I Supremi Giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il concordato in appello vincola le parti in modo definitivo. L'accordo impedisce di riaprire discussioni su questioni a cui la difesa ha rinunciato per ottenere lo sconto di pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese legali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha richiesto e ottenuto una riduzione della pena in secondo grado avvalendosi del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il ricorrente ha infatti presentato motivi generici e privi di riferimenti ai fatti specifici, riproponendo questioni a cui aveva espressamente rinunciato stipulando l'accordo sulla pena. A causa di questa scelta procedurale, l'Imputato perde la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati condannati per furto in abitazione. I soggetti avevano precedentemente stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione di pena, rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, hanno impugnato la decisione lamentando una manifesta illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha ribadito che le sentenze emesse a seguito di concordato in appello non sono impugnabili in Cassazione, in base alle riforme introdotte nel 2017. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna definitiva
L'Imputato, condannato in appello per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando la violazione delle regole sulla immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità dei motivi presentati. La difesa si è infatti limitata a muovere censure astratte, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, confermando in via definitiva la sua responsabilità penale.
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Concordato in appello: l’accordo penale chiude i ricorsi
L'Imputato ha concordato una pena in secondo grado avvalendosi della procedura di concordato in appello. In seguito, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione per lamentare il mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita la possibilità di impugnare la decisione. In particolare, la richiesta di proscioglimento immediato non rientra tra i motivi sollevabili dopo la stipula di un concordato in appello. Per questa ragione, L'Imputato subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per la pena concordata
L'Imputato presenta ricorso alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d'Appello. L'accordo originale prevedeva una sanzione determinata mediante il concordato in appello. Successivamente, L'Imputato lamenta difetti di motivazione e violazioni di legge riguardo alla quantificazione della pena stabilita. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile senza trattazione orale. I giudici evidenziano che chi accetta un concordato in appello non può successivamente contestare l'entità della pena concordata. Per questo motivo, la Cassazione conferma la condanna e ordina al ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a un versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: invalido il ricorso contro la pena concordata
Un imputato viene condannato per vari episodi di furto in abitazione. La difesa concorda la pena con la Procura Generale tramite il concordato in appello. Successivamente, l'imputato propone comunque ricorso in Cassazione contestando la motivazione sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello non può contestare la responsabilità nei gradi successivi. La Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto in abitazione: il ricorso azzardato costa una sanzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due individui condannati per il reato di furto in abitazione. Il primo imputato, dopo aver concordato la pena nel giudizio di appello, ha tentato di contestare la motivazione sulla propria responsabilità penale, formulando un motivo non consentito dalla legge. Il secondo imputato ha sollevato davanti alla Suprema Corte questioni sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale mai avanzate nei motivi d'appello, proponendo così argomenti inediti. La Corte ha confermato le sanzioni e ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione e sanzioni per l’imputato
Un imputato per associazione per delinquere concordava la pena nel giudizio di appello. Successivamente, tramite il proprio difensore, presentava ricorso alla Suprema Corte. In un secondo momento, sia il legale sia l'imputato medesimo, tramite nota inviata dall'istituto penitenziario di ricovero, esprimevano la formale volontà di ritirare l'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione ha preso atto della decisione e ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione. Applicando la procedura semplificata previste dalla legge penale, i giudici hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. La decisione ha comportato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del processo e al versamento della sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: sanzione e inammissibilità
L'Imputata, accusata del reato di furto in abitazione, aveva concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello. In seguito, la difesa proponeva ricorso alla Suprema Corte per presunti vizi di motivazione sulle cause di non punibilità. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha presentato la formale rinuncia al ricorso in Cassazione. I giudici di legittimità hanno preso atto della volontà dell'Imputata e hanno dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza formalità di procedura. La decisione ha comportato la condanna dell'Imputata al pagamento delle spese del processo e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
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Riciclaggio di autoveicoli: no al ricorso dopo il concordato
Una rete criminale organizzava il riciclaggio di autoveicoli di provenienza illecita, modificandone i dati identificativi per rivenderli all'estero. Diversi soggetti venivano condannati nei primi due gradi di giudizio per associazione per delinquere, riciclaggio e falsificazione documentale. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare i ruoli attribuiti, la valutazione delle prove e il calcolo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello impedisce successive contestazioni sulla motivazione della responsabilità. Inoltre, la Cassazione non può riesaminare le prove già apprezzate in modo conforme nei gradi precedenti. Infine, la presenza di recidiva qualificata allunga i termini di prescrizione, impedendo l'estinzione del reato. Gli imputati dovranno pagare le spese processuali e la Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato costituisce un negozio processuale vincolante. Una volta stretto l'accordo sulla pena, nessuna delle parti può modificarlo unilateralmente proponendo ricorso, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, la legge vieta di sollevare in cassazione questioni non dedotte nei motivi di appello. Per queste ragioni, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per difetto di motivazione
L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., lamentando genericamente vizi di motivazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la contestazione sulla motivazione non è ammessa dopo un concordato in appello. Il ricorso in Cassazione in questi casi è ammissibile solo per vizi sul consenso, per difformità della decisione rispetto all'accordo o per illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato ha concordato in secondo grado una pena di cinque anni di reclusione tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato e la motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo un concordato in appello, il ricorso è consentito soltanto per difetti del consenso, difformità della decisione rispetto all'accordo o sanzioni illegali. Di conseguenza, L'Imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Revoca della sospensione condizionale: automatica nel concordato
L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello ottenuta tramite concordato sulla pena. La difesa lamenta la mancata previsione nell'accordo della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, sostenendo che tale misura abbia viziato la volontà del condannato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la revoca della sospensione condizionale della pena, in caso di nuova condanna per delitto commesso nei cinque anni, avviene automaticamente per legge (ope legis). Si tratta di un effetto inderogabile non contrattabile durante il concordato in appello. L'Imputato, conoscendo i propri precedenti penali, accetta la disciplina legale al momento dell'accordo. Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e ricorso vietato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da tre imputati contro la sentenza di secondo grado. Un imputato aveva stipulato il concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando ai motivi di responsabilità e accordandosi sulla pena. Successivamente, lo stesso ha tentato di ricorrere in Cassazione per questioni legate alla continuazione del reato, condotta ritenuta inammissibile. Gli altri due imputati hanno presentato ricorsi generici, privi di contestazioni specifiche verso la sentenza impugnata. La Corte ha confermato la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per la pena già concordata
L'Imputato, dopo aver stretto un accordo sulla pena mediante concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un'errata valutazione sulla misura della sanzione e il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato il concordato in appello, l'accordo non può essere modificato unilateralmente. L'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte è ammessa soltanto per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso delle parti, su decisioni difformi del giudice o per pene illegali. L'Imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e la somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: bloccato il ricorso per lieve entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per detenzione e trasporto di otto stecche di hashish. La parte aveva stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena a dieci mesi di reclusione e millecinquecento euro di multa. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione davanti alla Suprema Corte chiedendo la riqualificazione del fatto in lieve entità. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare la qualificazione giuridica del reato, salvo i casi di pena manifestamente illegale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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