L'Imputato subiva una condanna penale in primo grado. Nel giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale concordavano una rideterminazione al ribasso della pena, formalizzando un concordato in appello. La Corte territoriale accoglieva l'intesa e riduceva la sanzione. Nonostante l'accordo raggiunto, l'Imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di notifica avvenuto durante il primo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che chi accede all'accordo rinuncia a far valere vizi procedurali pregressi o motivi estranei al patto, condannando il ricorrente a 4.000 euro per la cassa delle ammende.
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