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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: accordo sulla pena e ricorso vietato
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un soggetto condannato per i reati di ricettazione e truffa. Durante il secondo grado di giudizio, la difesa e la procura avevano stipulato un concordato in appello per ridurre la sanzione. Nonostante l'accordo, il condannato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'improcedibilità del reato di truffa per presunta assenza di querela e l'illegittimità della pena. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione. L'adesione al concordato comporta la rinuncia contestuale a tutte le altre contestazioni difensive, creando una preclusione processuale insuperabile. La Suprema Corte ha confermato la condanna e sanzionato il ricorrente con tremila euro.
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Estorsione aggravata dal metodo mafioso: basta la minaccia tacita
Un individuo richiedeva a due imprenditori la somma di diecimila euro offrendo una fittizia protezione ed evocando implicitamente danneggiamenti aziendali in caso di rifiuto. Le vittime denunciavano l'accaduto ai carabinieri senza cedere alla richiesta. L'imputato contestava la sussistenza della circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, sostenendo di non aver pronunciato minacce esplicite né speso apertamente il proprio cognome. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso sussiste anche tramite minacce implicite o larvate, quando la notorietà criminale del soggetto o della sua famiglia risulta oggettivamente idonea a incutere timore nella vittima.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena patteggiata
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, concorda in secondo grado una pena ridotta a due anni e otto mesi di reclusione oltre a una multa. Dopo la sentenza, presenta ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione di una circostanza attenuante per lieve danno economico. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia espressamente ai motivi di impugnazione originari e limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. L'omesso riconoscimento di una circostanza attenuante non costituisce illegalità della sanzione e non consente un successivo ricorso di legittimità. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna alle spese legali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena ridotta ma ricorso inammissibile
La Corte di appello riduceva la pena inflitta a un imputato accusato di furti accogliendo un concordato in appello. La difesa presentava successivamente ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice sul proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato rinuncia automaticamente agli altri motivi di impugnazione. Il giudice di appello non deve giustificare il mancato proscioglimento. Il condannato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso generico dopo l’accordo
L'imputato ha definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, concordando la pena con la Procura Generale e rinunciando ai motivi sull'accertamento della responsabilità penale. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando in modo generico la mancata applicazione dell'obbligo di immediato proscioglimento. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato l'accordo sulla sanzione e rinunciato alla contestazione della colpevolezza, non è possibile sollevare censure vaghe per ottenere il proscioglimento d'ufficio. L'imputato ha perso definitivamente il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso dopo la rinuncia
Un imputato, accusato del reato di evasione, ha scelto di definire il proprio processo di secondo grado ricorrendo allo strumento del concordato in appello. Attraverso questo accordo sulla pena, la persona ha rinunciato formalmente a contestare la propria responsabilità penale. Nonostante l'accordo pattuito con la Procura Generale, il condannato ha presentato successivamente ricorso per Cassazione per criticare la motivazione della sentenza in merito alla sua colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'accordo preclude qualsiasi contestazione successiva sulle questioni a cui si è volontariamente rinunciato.
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Pena concordata: stop al ricorso per cassazione fai-da-te
L'Imputato ha presentato e sottoscritto personalmente un ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, la quale aveva recepito un concordato sulla pena. Nel proprio atto, l'interessato ha contestato l'eccessività della sanzione concordata in precedenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: la legge vieta all'imputato di proporre l'impugnazione senza l'assistenza di un difensore cassazionista e impedisce di ridiscutere la quantificazione della pena pattuita volontariamente, salvo il caso di sanzione illegale. I giudici hanno condannato l'Imputato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’intesa sulla pena
L'Imputato, accusato inizialmente di omicidio volontario per una manovra d'auto contro la vittima, ha definito il processo tramite un concordato in appello. I giudici di secondo grado hanno riqualificato il fatto in omicidio preterintenzionale, stabilendo la pena di sei anni e due mesi di reclusione. Successivamente, l'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del reato. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo sui motivi di impugnazione impedisce ogni contestazione successiva sulla qualificazione dei fatti concordati, salvo l'ipotesi di pena illegale. L'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese, alla Cassa delle ammende e alle parti civili.
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Concordato in appello: accordo vincolante e ricorso nullo
Un imputato condannato per reati di stupefacenti ha pattuito la riduzione della propria pena tramite l'istituto del concordato in appello. Nonostante l'accordo raggiunto con l'accusa e recepito dai giudici di secondo grado, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La legge limita rigidamente le possibilità di impugnare una sentenza nata da un patteggiamento concordato, circoscrivendole ai vizi del consenso o a pene illegali. I giudici hanno sanzionato la parte ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende per manifesta colpa nella presentazione dell'impugnazione.
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Concordato in appello e motivazione sulla misura di sicurezza
Un imputato, condannato in primo grado per tentato omicidio e porto d'armi alla pena detentiva e alla misura della libertà vigilata, propone appello. In secondo grado, difesa e accusa concludono un concordato in appello per ridurre la pena detentiva a tre anni con il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Appello accoglie l'accordo sulla pena, ma conferma automaticamente la libertà vigilata senza fornire alcuna spiegazione. L'imputato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la totale assenza di motivazione sulla misura di sicurezza. I giudici di legittimità accolgono il ricorso: se un tema sollevato nell'atto di impugnazione resta fuori dall'accordo, il giudice d'appello deve motivare espressamente la propria scelta.
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Concordato in appello: stop al ricorso dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per violazioni della legge sugli stupefacenti, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. Chi aderisce al concordato in appello rinuncia ai motivi di gravame e non può contestare la misura del trattamento sanzionatorio concordato, salvo il caso eccezionale di una pena del tutto illegale o di vizi nella formazione della volontà. Il ricorrente ha subito anche la condanna al pagamento di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende per aver promosso un ricorso non consentito dalla legge.
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Concordato in appello: la prescrizione cancella la pena
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato che ha stipulato un concordato in appello per diversi reati legati agli stupefacenti. La difesa ha poi impugnato la sentenza davanti ai giudici di legittimità, rilevando che alcuni reati erano già estinti per prescrizione prima della definizione del patteggiamento in secondo grado. I giudici supremi hanno accolto il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi di merito non impedisce di eccepire la prescrizione già maturata. La dichiarazione di estinzione di una parte dei reati travolge l'intero accordo sulla pena. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione per i reati prescritti e ha trasmesso gli atti ai giudici di merito per un nuovo processo sui reati rimasti.
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Concordato in appello: pena patteggiata ma ricorso bocciato
L'Imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha concordato la rideterminazione della pena davanti alla Corte di Appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento e l'eccessività della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non deve argomentare sul proscioglimento immediato. La Cassazione ha condannato l'Imputato alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto sulla pena e divieto di ricorso
La Corte di assise di appello riduceva la pena per un imputato di omicidio stradale a seguito dell'accordo tra difesa e accusa. Successivamente, il condannato proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione nel merito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, chiarendo che il concordato in appello impedisce la contestazione successiva del proscioglimento o dei motivi rinunciati. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese e a una sanzione di 4.000 euro.
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Concordato in appello: pena ridotta ma confisca confermata
L'Imputato, condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, ha stipulato un concordato in appello con la Procura Generale. Le parti hanno concordato una pena di due anni e otto mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando la confisca dell'autovettura sequestrata, sostenendo la carenza di motivazione del giudice. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La rinuncia ai motivi connessa all'accordo sulla pena preclude qualsiasi riesame successivo, inclusa la questione sui beni confiscati. La Corte ha condannato l'Imputato alle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello e stop al ricorso per lieve entità
L'Imputato, condannato per cessione continuata di stupefacenti, ha concordato la rideterminazione della pena in secondo grado. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando la mancata qualificazione del fatto come reato di lieve entità. La Suprema Corte ha confermato la validità della sentenza precedente e ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello ratifica l'intesa tra le parti e comporta la rinuncia definitiva a tutte le censure non incluse nel patto. Di conseguenza, il condannato non può sollevare nuove contestazioni sulla qualificazione giuridica in sede di legittimità ed è stato condannato al pagamento delle spese.
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Concordato in appello: patto valido ma ricorso inammissibile
Due imputati hanno concordato la riduzione della pena in secondo grado per il reato di tentato furto in abitazione in concorso. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per cassazione contro la sentenza, contestando la misura della sanzione stabilita. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un patto processuale liberamente stipulato tra le parti. Una volta recepito dal giudice, questo accordo vincola i soggetti e impedisce ripensamenti unilaterali, salvo il caso di pena illegale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per contestare la colpa
L'imputato ha formulato un ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado emessa dopo aver definito il processo tramite concordato in appello. Nel ricorso, la difesa ha contestato la responsabilità penale per i reati contestati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato sui motivi di appello rinuncia implicitamente a contestare la propria colpevolezza nei successivi gradi di giudizio. L'accordo vincola le parti ed esclude qualsiasi ripensamento in sede di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patteggiare la pena preclude il ricorso
L'Imputato ha definito il procedimento di secondo grado mediante concordato in appello, pattuendo la pena con la pubblica accusa. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il mancato proscioglimento nel merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice d'appello e genera un effetto preclusivo vincolante per l'intero processo, compreso il grado di legittimità. La rinuncia ai motivi difensivi impedisce di rimettere in discussione l'accusa, anche per cause rilevabili d'ufficio. L'Imputato subisce quindi la conferma integrale della sanzione patteggiata e la condanna al pagamento delle spese legali, oltre a 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: accordo sulla pena e limiti al ricorso
L'Imputata, condannata in primo grado per il delitto di rapina aggravata in concorso, ha stipulato con la Procura Generale un accordo sui motivi di impugnazione. La Corte territoriale ha accolto il concordato in appello, riducendo la sanzione a tre anni di reclusione e ottocento euro di multa grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti. Nonostante l'accordo liberamente raggiunto, la difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e la mancata valutazione di un immediato proscioglimento. I Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha punito l'impugnazione pretestuosa condannando la parte al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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