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Concordato In Appello — Anno 2022

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777 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: il patto sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati condannati per furto aggravato hanno raggiunto un accordo sulla pena nel giudizio di secondo grado, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, i medesimi soggetti hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica dei fatti, la mancata concessione delle attenuanti e l'entità della pena concordata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le impugnazioni. La decisione ribadisce che il concordato in appello preclude qualsiasi successivo controllo di merito o di legittimità sui punti oggetto di rinuncia, equiparando l'accordo a una vera e propria rinuncia all'impugnazione. I ricorrenti hanno subito la condanna alle spese e al pagamento di una pesante sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: pena accessoria valida e ricorso nullo
Un imputato, condannato per reati tributari, ha stipulato un concordato in appello per ottenere una riduzione della reclusione e delle sanzioni accessorie. La Corte di merito ha ridotto la pena principale e ha fissato a un anno l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione sulla durata della pena accessoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le decisioni nate da un accordo sui motivi possono essere impugnate solo se la sanzione inflitta è illegale, ossia estranea alla legge. Essendo la durata applicata pienamente compresa tra la soglia minima di sei mesi e la massima di tre anni, la sentenza non presenta vizi. L'imputato deve anche versare una somma alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena concordando la quantificazione con l'accusa tramite l'istituto del concordato in appello. Subito dopo la pronuncia favorevole, l'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'aumento di pena per la recidiva e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito che la stipula dell'intesa preclude qualsiasi ulteriore contestazione sui punti già definiti, comportando la rinuncia a sollevare nuove questioni in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato ha subito la conferma integrale della sanzione pattuita e la condanna al versamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorsi nulli
Alcuni imputati, condannati in primo grado per diversi reati, hanno definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, accordandosi con la Procura Generale sulla quantificazione finale della pena e rinunciando formalmente a tutti gli altri motivi di contestazione. Successivamente, i condannati hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'errata qualificazione del fatto e l'omessa motivazione sulle cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo stretto in secondo grado preclude ogni ulteriore contestazione sui punti oggetto di rinuncia negoziale, salvo vizi eccezionali legati alla formazione della volontà, alla conformità della sentenza o all'illegalità della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sui motivi rinunciati
Due imputati, condannati per ricettazione e riciclaggio, hanno definito la pena davanti alla Corte di Appello tramite la procedura di concordato in appello. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione sulle attenuanti, sul calcolo della pena e sul mancato proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con il concordato, infatti, la rinuncia espressa ai motivi di impugnazione impedisce al giudice di pronunciarsi sui punti non devoluti, esonerandolo dal motivare su circostanze a cui la difesa ha liberamente rinunciato per ottenere l'accordo sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: nessun ricorso sul reato dopo l’accordo
L'imputato, condannato in primo grado per ricettazione, ha raggiunto un concordato in appello per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e chiedendo l'attenuante di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi ordinari e non può ridiscutere la qualificazione del reato davanti ai giudici di legittimità. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Accordo sulla pena e ricorso: il concordato in appello regge
Tre imputati condannati in primo grado hanno stipulato un concordato in appello con il pubblico ministero per rideterminare la sanzione. La Corte di Appello ha accolto l'intesa e ha ridotto le pene. Successivamente, i condannati hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando vizi sulla valutazione delle prove, sulle circostanze attenuanti e sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. Quando le parti definiscono la sanzione tramite accordo, i motivi di ricorso possono riguardare unicamente vizi del consenso, la violazione dell'intesa o una pena illegale fuori dai limiti di legge. I ricorrenti hanno subito la condanna al pagamento delle spese e a tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena
Un imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale attraverso il concordato in appello, rinunciando ai motivi di impugnazione. Successivamente, l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo della riduzione della pena per una contravvenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'accordo tra le parti costituisce un vincolo processuale non modificabile unilateralmente, salvo il caso di sanzione totalmente illegale. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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Ricorso per Cassazione: no all’atto firmato dall’imputato
La Corte d'appello ha condannato un soggetto per rapina e porto abusivo di coltello, riducendo la pena a seguito di un accordo tra le parti. L'imputato ha presentato personalmente il proprio ricorso per Cassazione lamentando un difetto di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'atto. La legge riserva infatti la facoltà di proporre l'impugnazione di legittimità esclusivamente ai difensori iscritti nell'apposito albo speciale dei cassazionisti. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena pattuita ma ricorso inammissibile
Un imputato, condannato in primo grado per tentata rapina aggravata, concordava in secondo grado una pena ridotta con il procuratore generale. La Corte d'Appello recepiva l'intesa e riduceva la sanzione. Successivamente, il condannato presentava ricorso per Cassazione, lamentando un insufficiente sconto di pena per le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il concordato in appello preclude le contestazioni sul calcolo della sanzione pattuita, a meno che la pena applicata non sia del tutto illegale o vi siano vizi sul consenso. L'imputato perde definitivamente la possibilità di ridiscutere la pena e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha riportato condanna per rapina, lesioni e furto in abitazione. Durante il secondo grado di giudizio, la difesa e la procura hanno stipulato un concordato in appello per ottenere uno sconto di pena. In cambio della riduzione sanzionatoria, l'interessato ha rinunciato formalmente ai precedenti motivi di gravame. Successivamente, il condannato ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata esclusione di un'aggravante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Chi sottoscrive l'accordo non può contestare in sede di legittimità i punti già rinunciati, salvo anomalie nel consenso o pene illegali. L'interessato deve quindi scontare la pena concordata e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: stop al ricorso sulla colpevolezza
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame originari. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sulla sussistenza del reato e sulla propria responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione contro la sentenza scaturita da un accordo è consentita solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso della parte pubblica o per difformità della decisione del giudice, precludendo qualsiasi riesame del merito o dei motivi a cui si era rinunciato.
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Ricorso per cassazione inammissibile: pena confermata e sanzione
La Corte di Cassazione ha esaminato l'impugnazione proposta da un imputato condannato in appello per reati di lieve entità legati agli stupefacenti. La difesa lamentava la mancata applicazione di un presunto concordato sulla pena. I giudici supremi hanno rilevato la totale infondatezza e genericità della censura, accertando che nessun accordo tra le parti era mai intervenuto nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso in Cassazione
Due imputati hanno concordato in secondo grado la pena per reati di stupefacenti mediante la procedura di concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione d'ufficio delle sanzioni sostitutive della detenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. Chi sceglie il concordato rinuncia ai motivi di impugnazione ordinari e non può contestare la misura della pena concordata, salvo il caso di sanzione totalmente illegale. I ricorrenti hanno subito la condanna definitiva della pena pattuita, oltre al pagamento delle spese di giudizio e di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: vietato il ricorso dopo l’accordo
Un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti ha definito il giudizio di secondo grado tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità in cambio di una pena concordata. Successivamente, l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione tentando di rimettere in discussione la propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura semplificata. I giudici hanno stabilito che l'accordo stretto in secondo grado ha effetti preclusivi stabili e impedisce qualsiasi successiva contestazione davanti al giudice di legittimità, confermando la condanna e infliggendo la sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo fatto e ricorso sbarrato
I ricorrenti hanno definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla colpevolezza in cambio di una riduzione concordata della pena. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità e la mancata assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con procedura de plano. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude qualsiasi successiva contestazione sui punti a cui la difesa ha rinunciato per raggiungere l'intesa sanzionatoria. I condannati devono quindi pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso contro la pena patteggiata
Alcuni imputati hanno definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, concordando la pena con l'accusa e rinunciando ai motivi di contestazione sulla colpevolezza. Successivamente, gli stessi hanno presentato ricorso per Cassazione lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità penale, sulla quantificazione della pena e sulla mancata assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto in secondo grado preclude ogni successiva contestazione sui punti oggetto di rinuncia. Di conseguenza, i condannati hanno perso la possibilità di rimettere in discussione la propria colpevolezza e hanno subito la condanna al pagamento delle spese legali oltre al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato di ricettazione: ricorso generico e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato accusato per il reato di ricettazione di lieve entità. I giudici di primo e secondo grado avevano accertato la colpevolezza dell'uomo, infliggendo la pena proporzionata ai fatti contestati. La difesa ha proposto ricorso davanti ai giudici di legittimità lamentando un presunto difetto di motivazione e richiamando un inesistente accordo sulla pena. La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni difensive del tutto generiche e prive della necessaria specificità. La decisione ha quindi dichiarato inammissibile l'impugnazione. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende per aver causato colposamente l'esito negativo del giudizio.
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Concordato in appello: accordo vincolante senza ricalcoli
Un uomo condannato per trasporto di sostanze stupefacenti ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un errore di calcolo. Secondo la difesa, il taglio per il rito abbreviato doveva ridurre la pena a tre anni e quattro mesi anziché tre anni e sei mesi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel concordato in appello le parti determinano liberamente la sanzione finale. Il giudice deve valutarne soltanto la congruità complessiva, senza ricalcolare i singoli passaggi matematici, purché la pena rimanga entro i limiti previsti dalla legge. L'imputato perde il ricorso ed è condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun ricorso sui motivi rinunciati
L'Imputato ha concordato la pena davanti alla Corte di Appello rinunciando contestualmente ad altri motivi di impugnazione, compresa la richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per Cassazione lamentando proprio la mancata riqualificazione del fatto. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il concordato in appello comporta infatti la rinuncia definitiva ai punti concordati e impedisce di riproporre le medesime questioni davanti ai giudici di legittimità, salvo il caso di sanzioni del tutto illegali.
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