A seguito di una verifica fiscale del 1999, l'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a un commerciante per ricavi non dichiarati. Il contribuente ha contestato l'atto, ritenendo che l'ufficio fosse decaduto dai termini. La CTR ha dato ragione al contribuente, escludendo l'applicazione della proroga biennale accertamento prevista dalla legge sul condono del 2002, poiché il contribuente non poteva accedere alla sanatoria avendo già ricevuto un verbale di constatazione. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la proroga biennale accertamento si applica a tutti i contribuenti che non hanno usufruito del condono, sia per scelta sia per impossibilità oggettiva. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ufficio e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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