L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare l'omessa fatturazione di somme per 1,65 milioni di euro, percepite nel 2014. Tali importi erano stati qualificati dai giudici di merito come semplice deposito cauzionale. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito il legame tra caparra confirmatoria e IVA, stabilendo che se la somma viene successivamente imputata al prezzo finale della vendita, essa perde la natura di mera garanzia per assumere quella di acconto. Nel caso analizzato, il contratto definitivo del 2018 ha confermato che i versamenti iniziali facevano parte del corrispettivo. Di conseguenza, l'imposta era dovuta al momento della percezione delle somme, poiché l'operazione era certa e i beni individuati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto della reale funzione economica assolta dal denaro versato dai promissari acquirenti.
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