L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in liquidazione, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato l'atto impositivo, motivando la decisione attraverso il richiamo ad altre sentenze emesse tra le stesse parti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno chiarito che la motivazione per relationem è pienamente valida se i documenti richiamati sono noti al contribuente. Inoltre, per i controlli eseguiti a tavolino prima della riforma del 2024, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per le imposte dirette, mentre per l'IVA il contribuente deve fornire la prova di resistenza, dimostrando quali argomenti decisivi avrebbe potuto spendere. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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