La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7056/2024, ha chiarito i limiti di applicazione del reverse charge nel settore dei subappalti. Il caso riguardava un'impresa artigiana che produceva e installava infissi metallici, applicando l'inversione contabile. L'Amministrazione finanziaria ha contestato tale regime, sostenendo si trattasse di fornitura di beni con posa in opera. La Corte ha dato ragione all'ente impositore, stabilendo che se la fornitura del bene di propria produzione è l'elemento prevalente rispetto alla manodopera, il reverse charge non è applicabile. Il ricorso della contribuente è stato rigettato anche per vizi procedurali, come la mancata autosufficienza del ricorso.
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