Un dirigente pubblico lavora per anni presso un ente regionale. Successivamente, l'amministrazione dichiara nulla la procedura di selezione originaria e, di conseguenza, il suo contratto di lavoro. Il dirigente chiede il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni in cui ha effettivamente lavorato raggiungendo gli obiettivi. I giudici di merito respingono la domanda a causa della nullità del contratto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore. Gli eremiti della Suprema Corte chiariscono che, in base all'articolo 2126 del codice civile, la nullità del contratto non cancella il diritto a ricevere lo stipendio e le indennità accessorie per l'attività realmente prestata. La retribuzione di risultato spetta quindi anche in caso di contratto nullo, purché siano verificate le condizioni previste dai contratti collettivi.
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