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D.Lgs. 165/2001 — Anno 2026

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385 provvedimenti

Altri anni per D.Lgs. 165/2001

Abuso di contratti a termine: risarcimento anche sotto i 36 mesi
Un gruppo di lavoratrici della sanità ha fatto causa a un'Azienda Ospedaliera chiedendo la stabilizzazione o il risarcimento per l'abuso di contratti a termine. La Corte d'Appello aveva negato sia la stabilizzazione (per mancanza del requisito dei 36 mesi in un preciso arco temporale) sia il risarcimento (ritenendo che l'indennità spettasse solo superando i 36 mesi complessivi). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle lavoratrici sul risarcimento. I giudici hanno stabilito che l'abuso di contratti a termine si configura e va risarcito ogni volta che i contratti a tempo determinato sono illegittimi o privi di reali causali straordinarie, a prescindere dal superamento della soglia dei 36 mesi di servizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare i risarcimenti.
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Licenziamento per giusta causa: lezioni private costano il posto
Una docente di canto lirico presso un conservatorio pubblico è stata sanzionata con il licenziamento per giusta causa. L'amministrazione le contestava di aver svolto lezioni private a pagamento per gli stessi studenti del conservatorio, promettendo il superamento degli esami e attuando pressioni indebite. La Corte d'Appello ha confermato la sanzione, ritenendo legittimo l'utilizzo degli atti delle indagini penali archiviate per fondare la decisione disciplinare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale: la Pubblica Amministrazione può utilizzare le prove raccolte in sede penale senza dover svolgere una nuova e autonoma istruttoria. La docente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento disciplinare: legittimo anche se la condanna cade
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a una docente scolastica, la quale svolgeva anche l'attività di avvocato. La donna era stata coinvolta in una vicenda penale per aver fatto da intermediaria nel passaggio di denaro volto a modificare una testimonianza. Nonostante la sentenza penale di primo grado fosse stata dichiarata nulla in appello per una diversa qualificazione del reato (da concussione a corruzione), i giudici civili hanno ritenuto pienamente utilizzabili i fatti accertati. La Cassazione ha ribadito l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Inoltre, ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché il nucleo della condotta illecita (l'accordo fraudolento per denaro) è rimasto identico, giustificando la massima sanzione espulsiva per la gravità del danno all'immagine della scuola.
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Principio di onnicomprensività: niente extra ai dipendenti
Una dipendente comunale con qualifica non dirigenziale ha richiesto il pagamento di compensi aggiuntivi per aver svolto il ruolo di segretaria in una commissione di collaudo. La pubblica amministrazione si è opposta invocando il principio di onnicomprensività della retribuzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando che per il personale non dirigenziale il trattamento economico è interamente disciplinato dal contratto collettivo nazionale. Di conseguenza, il datore di lavoro pubblico non può attribuire unilateralmente compensi extra per mansioni che rientrano nel profilo professionale e nei doveri d'ufficio del dipendente, rendendo nullo qualsiasi atto in tal senso.
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Incentivo di progettazione: niente bonus senza appalto concreto
Un ingegnere, dipendente di un ente pubblico, ha richiesto il pagamento di oltre centomila euro a titolo di incentivo di progettazione per diverse opere pianificate. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto gran parte della domanda poiché le opere non erano mai state appaltate né messe a gara. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che l'incentivo di progettazione rappresenta un'eccezione al principio di onnicomprensività della retribuzione pubblica. Pertanto, tale compenso spetta solo se l'attività si traduce in un'effettiva utilità per l'amministrazione, ossia se l'opera viene concretamente appaltata o aggiudicata. Il ricorso del lavoratore è stato respinto con condanna alle spese.
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Abusiva reiterazione dei contratti a termine: vince il dirigente
Un dirigente esterno ha lavorato per anni per un'Amministrazione Pubblica tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla fine del rapporto, ha chiesto il risarcimento per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e il pagamento delle ferie non godute. La Corte di Cassazione ha accolto le sue richieste. I giudici hanno stabilito che anche per i dirigenti pubblici esterni si applicano le tutele europee contro il precariato. L'amministrazione non può rinnovare i contratti per soddisfare esigenze stabili senza una reale giustificazione temporanea. Inoltre, il dirigente ha diritto all'indennità per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo formalmente invitato a goderne prima della scadenza del contratto. La causa torna alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Abuso del contratto a termine: risarcimento per l’infermiera
Un'infermiera ha lavorato per un'azienda sanitaria locale con ripetuti contratti a tempo determinato per oltre trentasei mesi. Il Tribunale le ha riconosciuto un risarcimento, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione ritenendo i contratti liberalizzati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che anche nella sanità pubblica non è consentito l'abuso del contratto a termine. La Suprema Corte ha chiarito che la reiterazione illegittima oltre i limiti temporali fa scattare il diritto al risarcimento del danno, noto come danno comunitario. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova decisione.
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Delega di firma avviso di accertamento: valida anche senza nome
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una socia per redditi societari non dichiarati. La contribuente ha impugnato l'atto, e i giudici d'appello lo hanno annullato ritenendo invalida la sottoscrizione del funzionario, poiché la delega non indicava nominativamente il firmatario. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la delega di firma avviso di accertamento è valida anche se conferita tramite ordini di servizio generici che indicano solo la qualifica professionale del delegato, senza necessità del nome proprio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, annullato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo esame.
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Licenziamento per giusta causa: legittimo anche dopo tre anni
Un dipendente comunale, con mansioni di operaio, è stato licenziato per aver scambiato ripetutamente il cartellino marcatempo con i colleghi. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo che l'amministrazione avesse contestato l'addebito in ritardo rispetto alla conoscenza dei fatti da parte della polizia municipale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il termine per avviare il procedimento disciplinare decorre solo da quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione precisa e circostanziata, coincidente in questo caso con la notifica dell'avviso di chiusura delle indagini penali. Di conseguenza, il licenziamento per giusta causa è stato ritenuto pienamente tempestivo e proporzionato alla gravità della truffa commessa ai danni dell'ente pubblico.
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Licenziamento per giusta causa: quote alla moglie e posto perso
Un dipendente di un ordine professionale pubblico è stato sanzionato con il licenziamento per giusta causa dopo che l'ente ha scoperto che possedeva il 100% delle quote di una società attiva nel commercio di prodotti farmaceutici. L'amministrazione ha ravvisato una grave violazione del dovere di esclusività e un evidente conflitto di interessi. Nonostante il lavoratore avesse successivamente ceduto le quote alla moglie, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il conflitto di interessi va valutato in anticipo (ex ante) e che la rimozione tardiva dell'incompatibilità non cancella la gravità della condotta passata. Il ricorso del lavoratore è stato quindi rigettato, confermando la perdita del posto di lavoro.
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Nomina illegittima: risarcita la perdita di chance
Un Ente Pubblico ha affidato un incarico dirigenziale a una candidata priva dei requisiti di esperienza quinquennale richiesti dalla legge. Un'altra partecipante alla selezione, dirigente di ruolo presso un'altra amministrazione, ha impugnato la nomina. I giudici di merito hanno dichiarato nullo il contratto di lavoro della vincitrice e hanno condannato l'Ente Pubblico a risarcire la candidata esclusa con ventimila euro per la perdita di chance, data l'elevata probabilità che avrebbe avuto di ottenere l'incarico. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando sia il ricorso dell'Ente Pubblico sia quello della controinteressata. La Corte ha chiarito che l'esperienza maturata in un precedente incarico nullo non è utile per raggiungere il quinquennio richiesto e che la perdita di chance va risarcita quando vi è una concreta e rilevante probabilità di successo nella selezione.
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Lavoro nullo ma svolto: sì alla retribuzione di risultato
Un dirigente pubblico lavora per anni presso un ente regionale. Successivamente, l'amministrazione dichiara nulla la procedura di selezione originaria e, di conseguenza, il suo contratto di lavoro. Il dirigente chiede il pagamento della retribuzione di risultato per gli anni in cui ha effettivamente lavorato raggiungendo gli obiettivi. I giudici di merito respingono la domanda a causa della nullità del contratto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore. Gli eremiti della Suprema Corte chiariscono che, in base all'articolo 2126 del codice civile, la nullità del contratto non cancella il diritto a ricevere lo stipendio e le indennità accessorie per l'attività realmente prestata. La retribuzione di risultato spetta quindi anche in caso di contratto nullo, purché siano verificate le condizioni previste dai contratti collettivi.
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Falsa autocertificazione titolo di studio: addio al posto fisso
Una dipendente scolastica viene assunta a tempo indeterminato come assistente amministrativa. Anni dopo, l'amministrazione scopre che la donna non ha mai conseguito il diploma di ragioneria dichiarato. Viene quindi disposta la decadenza dall'impiego e la nullità dei contratti. La lavoratrice si difende contestando la tardività del provvedimento, invocando lo Statuto dei Lavoratori. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: in caso di falsa autocertificazione titolo di studio necessario per l'accesso al pubblico impiego, il contratto è nullo fin dall'inizio. Non si applicano i termini di decadenza del licenziamento disciplinare, poiché manca un requisito essenziale per l'assunzione. La Pubblica Amministrazione può intervenire in ogni momento per risolvere il rapporto.
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Conferimento di incarichi dirigenziali: la PA perde e paga
Un dipendente pubblico partecipa a una selezione interna per un posto dirigenziale di livello generale. Successivamente, una nuova legge declassa la posizione a livello dirigenziale non generale, ma fa salve le procedure già avviate. L'amministrazione lo inquadra e lo paga con la qualifica inferiore. Il lavoratore ricorre in giudizio chiedendo le differenze retributive. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei Ministeri, stabilendo che il conferimento di incarichi dirigenziali si considera avviato con la pubblicazione dell'avviso di selezione (interpello) e non con la successiva nomina. Di conseguenza, si applica la clausola di salvaguardia e il lavoratore ha diritto alle differenze stipendiali corrispondenti alla qualifica superiore.
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Ripetizione dell’indebito: dirigente perde contro il Comune
Un Dirigente pubblico ha chiesto al Comune il pagamento della retribuzione di risultato per incarichi aggiuntivi svolti negli anni 2011 e 2012. L'Ente Pubblico ha risposto chiedendo la restituzione delle indennità di posizione versate per un incarico temporaneo, ritenendole non dovute per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Dirigente, confermando l'obbligo di restituzione. La Corte ha stabilito che l'azione di ripetizione dell'indebito promossa dalla Pubblica Amministrazione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, e non in quello quinquennale. Inoltre, il lavoratore non può evitare la restituzione invocando un generico affidamento, ma deve dimostrare specifiche difficoltà personali che rendano intollerabile il recupero delle somme.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: no allo stipendio extra
Una dipendente pubblica ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego di tipo dirigenziale presso un'azienda sanitaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda poiché la pianta organica dell'ente non prevedeva la figura di un dirigente amministrativo a capo di quella specifica struttura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per pretendere la retribuzione superiore per funzioni dirigenziali, è indispensabile che la posizione sia stata formalmente istituita dagli atti organizzativi dell'ente. La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento disciplinare: ferie non autorizzate e addio posto
Una dipendente pubblica è stata licenziata per aver accumulato tredici giorni di assenza ingiustificata nel corso di un anno, avendo usufruito di ferie non autorizzate. Dopo una prima decisione della Cassazione che imponeva di valutare la proporzione della sanzione, la Corte d'Appello ha confermato la legittimità del provvedimento. La lavoratrice ha proposto un nuovo ricorso, ma la Corte di Cassazione lo ha rigettato. I giudici hanno stabilito che il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato quando le assenze ingiustificate sono ripetute in un breve arco temporale. Tale condotta dimostra una grave slealtà che rompe definitivamente il rapporto di fiducia con l'amministrazione pubblica, escludendo qualsiasi automatismo sanzionatorio e confermando la correttezza della sanzione espulsiva applicata.
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Ricusazione del giudice: senza istanza la sentenza non si annulla
Il Lavoratore, licenziato per assenza ingiustificata, ha impugnato la sentenza di appello chiedendone la revocazione. Dichiarato inammissibile il ricorso, si è rivolto alla Cassazione lamentando la mancata astensione del giudice relatore, che aveva già fatto parte del collegio nel precedente grado di giudizio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di astensione non può essere fatto valere come motivo di nullità della sentenza in sede di impugnazione se la parte non ha preventivamente attivato la procedura di ricusazione del giudice nei termini di legge. La mancata ricusazione del giudice sana infatti l'eventuale incompatibilità del magistrato.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: dipendente batte Comune
Una dipendente comunale, inquadrata come esecutore amministrativo, ha svolto per anni in via esclusiva le complesse attività dell'ufficio di stato civile. La lavoratrice ha quindi richiesto le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda, condannando l'ente pubblico al pagamento delle differenze salariali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, confermando che lo svolgimento di compiti complessi dà diritto alla giusta retribuzione, anche se la dipendente percepiva già un'indennità per la delega di ufficiale di stato civile. Il Comune è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Interposizione fittizia: società schermo condannata in Cassazione
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società a responsabilità limitata unipersonale una forte discrepanza tra l'IVA dichiarata e le operazioni reali. L'amministrazione ha ritenuto che la società fosse un caso di interposizione fittizia, creata dal socio unico al solo scopo di ridurre le proprie tasse personali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società e del socio, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento. I giudici hanno chiarito che la delega di firma del funzionario può avvenire tramite ordini di servizio generici e che la competenza territoriale spetta all'ufficio del domicilio fiscale della società dichiarante. Di conseguenza, i contribuenti perdono la causa e devono pagare le imposte accertate e le spese legali.
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