Un dipendente pubblico, sospeso dal servizio per un'indagine penale, chiede il conguaglio retributivo dopo essere stato prosciolto per prescrizione. L'ente, però, nel frattempo riattiva il procedimento disciplinare e lo licenzia. La Cassazione stabilisce che il successivo licenziamento disciplinare prevale sull'esito del processo penale, annullando retroattivamente il diritto al conguaglio retributivo per sospensione cautelare. La sanzione espulsiva, infatti, si salda con la sospensione iniziale, legittimando la perdita definitiva della retribuzione fin dall'origine. Vince l'Ente Previdenziale.
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