Due psicologhe, trasferite da un ente locale a un'Azienda Sanitaria, si sono viste riconoscere uno stipendio inferiore a quello dei colleghi assunti direttamente, pur svolgendo le stesse mansioni. Le lavoratrici hanno agito in giudizio per ottenere un adeguamento, invocando il principio di proporzionalità della retribuzione. La Corte di Cassazione ha dato loro ragione, stabilendo un principio fondamentale: nel passaggio tra amministrazioni, si applica il contratto dell'ente di destinazione. Poiché nel settore Sanità la figura dello psicologo è prevista solo a livello dirigenziale, le lavoratrici dovevano essere inquadrate in tale area, non esistendo un profilo non dirigenziale corrispondente. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, affermando il diritto a una retribuzione adeguata alle mansioni effettivamente svolte.
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