Una dipendente pubblica partecipava a una selezione per un incarico dirigenziale. L'Ente, condannato nei primi gradi di giudizio a proseguire la procedura, ricorreva in Cassazione. Durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo. Di conseguenza, l'Ente ha rinunciato al ricorso e la dipendente ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per transazione. Questo significa che la causa si è chiusa definitivamente senza una decisione sul merito, ma sulla base dell'accordo privato. La Corte ha stabilito che, in caso di estinzione, l'Ente non deve pagare il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per rigetto o inammissibilità.
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