Un gruppo di ex dipendenti pubblici, trasferiti d'ufficio all'Agenzia delle Dogane a seguito di una fusione societaria, ha richiesto l'immediato adeguamento della propria indennità di amministrazione a quella, più elevata, percepita dai colleghi già in servizio presso l'ente di destinazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del trattamento differenziato. I giudici hanno chiarito che la legge speciale sulla riorganizzazione prevedeva il mantenimento dello stipendio precedente senza aumenti automatici, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Il principio di parità di trattamento non è violato se la differenza economica si basa su una transizione graduale definita dalla contrattazione collettiva e da norme speciali, che prevalgono sulla disciplina generale della mobilità.
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