La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per i reati di furto aggravato e tentata estorsione. Il ricorrente contestava la qualificazione del reato, sostenendo che la condotta dovesse essere considerata come truffa anziché come tentata estorsione. I giudici hanno respinto la tesi difensiva, confermando la gravità degli elementi probatori. In particolare, i messaggi minatori provenivano da un'utenza telefonica intestata al ricorrente, con una foto profilo WhatsApp riconducibile alla sua convivente. La Suprema Corte ha confermato l'idoneità coercitiva delle minacce e la congruità della pena inflitta, basata sull'intensità del dolo e sulla capacità criminale del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Continua »