Un uomo, condannato in appello per truffa a sei mesi di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente alla sentenza di secondo grado, ma prima della scadenza dei termini per impugnare, la vittima ha formalizzato la remissione di querela davanti ai Carabinieri, accettata dal difensore dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato al fine di far valere la remissione di querela sopravvenuta. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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