La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra una badante e la nipote dell'assistita. La nipote sosteneva di non essere il datore di lavoro, poiché l'attività di cura era rivolta alla zia. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato che la nipote esercitava concretamente il potere direttivo, organizzativo e di controllo sulla lavoratrice. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della familiare, ribadendo che la titolarità del rapporto di lavoro spetta a chi esercita l'effettivo potere di direzione, indipendentemente da chi sia il beneficiario finale della prestazione. Di conseguenza, la nipote è stata condannata al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva.
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