Una lavoratrice, licenziata a seguito di una procedura collettiva da una società di riscossione, ha richiesto l'indennità di mobilità. L'ente previdenziale ha negato la prestazione, sostenendo che l'azienda non rientrasse tra quelle tenute al versamento dei relativi contributi. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto la domanda della lavoratrice, rilevando che l'ente non avesse tempestivamente contestato i requisiti dell'azienda nel primo grado di giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici di legittimità hanno confermato che la mancata contestazione specifica rende i fatti non più discutibili nei gradi successivi, specialmente in presenza di due decisioni di merito identiche. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto definitivamente il diritto a percepire l'indennità di mobilità, mentre l'ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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