Un lavoratore impugna il proprio licenziamento e chiede un risarcimento danni anche all'amministratore della società. Dopo aver perso sia in primo grado che in appello, ricorre alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, non entra nel merito della legittimità del licenziamento. Dichiara l'inammissibilità del ricorso a causa di gravi difetti procedurali: i motivi di appello erano troppo generici, non specificavano chiaramente gli errori di diritto commessi dai giudici precedenti e non indicavano correttamente le prove che si assumevano trascurate. La vicenda si conclude quindi con la sconfitta del lavoratore non per la sostanza della questione, ma per vizi di forma del suo atto di ricorso, confermando che nel processo la forma è sostanza.
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