Una dirigente del settore pubblico contesta i criteri di valutazione adottati dalla sua amministrazione durante una riorganizzazione, che hanno favorito un collega nell'assegnazione di un nuovo incarico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la legittimità delle scelte aziendali. La Corte ha stabilito che i criteri di valutazione, sebbene non perfetti, non erano arbitrari ma giustificati da esigenze concrete, come l'indisponibilità di dati recenti. Inoltre, ha ribadito i rigorosi requisiti formali per presentare un ricorso, sanzionando la genericità delle censure sollevate.
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