Un lavoratore, direttore di un ufficio, veniva licenziato per giusta causa con l'accusa di essersi appropriato di somme di denaro destinate a dei clienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento. La Corte ha stabilito che, ai fini del licenziamento per giusta causa, il giudice civile può accertare autonomamente la gravità dei fatti, utilizzando come prove atipiche anche gli atti di un processo penale non ancora concluso, senza dover attendere la sentenza definitiva. La rottura del vincolo fiduciario è stata ritenuta provata a prescindere dall'esito penale.
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