La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19776/2024, ha esaminato un caso di trasferimento di azienda, confermando che spetta al nuovo datore di lavoro l'onere della prova riguardo l'adeguatezza della retribuzione corrisposta al lavoratore. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore, che mirava a un riesame dei fatti già accertati in due gradi di giudizio, e ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, confermando la condanna al pagamento di differenze retributive determinate in via equitativa dal giudice di merito.
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