Un lavoratore, trasferito a un nuovo gestore idrico, ottiene dal tribunale un assegno personale non riassorbibile per compensare la riduzione del suo stipendio. L'Azienda si oppone ma perde sia in primo grado che in appello. Successivamente, l'Azienda presenta ricorso in Cassazione, ma poi decide di rinunciare. La Corte Suprema, prendendo atto della rinuncia, dichiara l'estinzione del processo. Questa decisione rende definitiva la sentenza precedente a favore del Lavoratore, che vede così confermato il suo diritto all'integrazione salariale. La Corte chiarisce inoltre che, in caso di estinzione, l'Azienda non è tenuta a pagare la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
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