Una società acquirente ha acquistato macchinari aziendali per un prezzo complessivo di 200.000 euro, trattenendo contrattualmente 90.000 euro per il TFR dei dipendenti assunti. In seguito, l'acquirente ha preteso di ridurre ulteriormente il prezzo da versare alla venditrice, trattenendo altre somme per ferie e permessi non goduti dai lavoratori. La società ha invocato la tesi dell'accollo debiti e compensazione prezzo. La Corte di Cassazione ha confermato che l'acquirente non può ridurre unilateralmente il prezzo pattuito per debiti pregressi non espressamente previsti nel contratto, specie senza provare di aver già pagato i lavoratori. Inoltre, l'eventuale ritardo nell'emissione della fattura non esonera dal versare l'IVA al venditore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'acquirente, condannandola al pagamento del saldo prezzo residuo.
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