Dei Lavoratori, trasferiti da un Ente locale a un Consorzio, hanno chiesto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio maturata e la conseguente progressione economica per anzianità (scatti). La Corte d'Appello ha respinto le loro richieste, sostenendo che gli accordi garantivano solo il mantenimento del trattamento retributivo già in godimento, senza prevedere l'applicazione retroattiva di benefici non esistenti prima del trasferimento. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che, in caso di trasferimento d'azienda, il nuovo datore di lavoro deve mantenere il livello retributivo acquisito, ma non è obbligato a riconoscere retroattivamente scatti di anzianità non previsti dalla contrattazione precedente. Il ricorso per il riconoscimento anzianità di servizio è stato quindi rigettato.
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