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Art. 2112 Codice Civile

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915 provvedimenti

Verbale di conciliazione: la firma cancella la causa di lavoro
Una lavoratrice, impiegata come informatore scientifico, ha contestato la cessione del proprio ramo d'azienda da parte della società datrice di lavoro a un'altra impresa, ritenendola fittizia. Tuttavia, la dipendente aveva precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, a fronte di una somma di denaro, la lavoratrice rinunciava a qualsiasi futura pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che il verbale di conciliazione firmato in sede protetta è pienamente valido e inoppugnabile. Questo accordo preclude definitivamente la possibilità di contestare la cessione del ramo d'azienda o di richiedere il reintegro nel posto di lavoro originario. Vince l'azienda datrice di lavoro, che non deve riassumere la dipendente né risarcirla.
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Trasferimento di azienda: la firma sindacale blocca i ricorsi
Un gruppo di informatori scientifici ha impugnato il trasferimento di azienda da una multinazionale farmaceutica a un'altra società, sostenendo che l'operazione fosse simulata e nulla. Tuttavia, i lavoratori avevano precedentemente firmato un verbale di conciliazione in sede sindacale, ricevendo una somma di denaro a titolo di transazione novativa e rinunciando a qualsiasi pretesa verso la società cedente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo conciliativo preclude la possibilità di contestare la validità della cessione. I giudici hanno stabilito che la rinuncia tombale firmata in sede protetta copre anche le contestazioni sulla legittimità del trasferimento di azienda, rendendo inammissibili le successive richieste di ripristino del rapporto di lavoro con la vecchia società.
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Contratto a progetto: il finto autonomo vince e ottiene il posto
Una lavoratrice ha svolto attività di inserimento dati per un consorzio di bonifica tramite un finto contratto a progetto. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato illegittimo il contratto, disponendone la conversione in rapporto a tempo indeterminato. Nel frattempo, l'ente originario è stato soppresso e i suoi rapporti sono passati a un nuovo consorzio. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del contratto a progetto, privo di un reale obiettivo specifico e ridotto a mansioni ordinarie di routine. Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che il nuovo consorzio subentrante deve riassumere la lavoratrice in base alle regole sul trasferimento d'azienda (Art. 2112 c.c.), respingendo il ricorso dell'ente e confermando la giurisdizione del giudice ordinario.
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Indennità risarcitoria onnicomprensiva e scatti di anzianità
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione di contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, con diritto alla ricostruzione della carriera. Le società datrici di lavoro sostenevano che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010 coprisse ogni pretesa economica, escludendo ulteriori differenze retributive. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale indennità risarcisce solo i periodi di interruzione del lavoro, mentre per i periodi di effettiva attività lavorativa spettano la ricostruzione della carriera e gli scatti di anzianità. La Suprema Corte ha però accolto parzialmente il ricorso delle società per un vizio di motivazione: la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto nuove e inammissibili le contestazioni sui conteggi delle somme dovute, che erano invece state tempestivamente sollevate in primo grado. La causa è stata rinviata per ricalcolare gli importi.
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Trasferimento d’azienda: i dipendenti vincono contro i limiti di tempo
Un gruppo di lavoratori ha chiesto al giudice di accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro con una nuova società pubblica a seguito di un trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, confermando il passaggio dei dipendenti alle medesime condizioni economiche e normative. La nuova società ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo la decadenza dei lavoratori dall'azione legale per il decorso dei termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'azione per accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario a seguito di trasferimento d'azienda non è soggetta ai termini di decadenza previsti per l'impugnazione dei provvedimenti datoriali. Di conseguenza, i lavoratori hanno vinto la causa e la società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Mobilità volontaria: sì al trasferimento, no al declassamento
Un dipendente pubblico ha ottenuto il trasferimento tramite mobilità volontaria da un Ministero a un altro. Tuttavia, nel nuovo contratto individuale, l'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in un livello professionale ed economico inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la mobilità volontaria garantisce la conservazione dei diritti acquisiti, inclusi l'anzianità di servizio e il trattamento economico. Di conseguenza, la clausola del contratto che prevedeva un inquadramento inferiore è nulla per violazione di norme imperative. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova decisione.
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Inquadramento dirigenziale illegittimo: no ai diritti acquisiti
Un dipendente pubblico, promosso dirigente tramite concorso interno basato su una legge regionale, viene trasferito alla Regione dopo la soppressione del suo ente originario. Successivamente, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge regionale che aveva previsto il concorso interno, violando l'obbligo di concorso pubblico. La Regione dispone quindi la retrocessione del lavoratore a funzionario. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del provvedimento. La Corte stabilisce che l'inquadramento dirigenziale illegittimo è nullo con effetto retroattivo, poiché il rapporto di lavoro pubblico è indissolubilmente legato alla validità della procedura concorsuale. Non sussiste alcun diritto acquisito se la nomina deriva da una norma incostituzionale.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
Una grande società informatica ha ceduto un gruppo di dipendenti a un'altra azienda, qualificando l'operazione come trasferimento di ramo d'azienda. I lavoratori hanno contestato la cessione, sostenendo che il gruppo non avesse una reale autonomia prima del passaggio. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, ordinando il loro reintegro nell'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda cessionaria. La Corte ha ribadito che, per applicare il trasferimento di ramo d'azienda, la porzione ceduta deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione stessa. L'onere di provare l'esistenza di questi requisiti spetta interamente alle società coinvolte. Di conseguenza, la lavoratrice che non ha firmato l'accordo transattivo ha ottenuto definitivamente il diritto a rientrare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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Trasferimento di ramo d’azienda: quando la cessione è illegittima
Un gruppo di lavoratori ha contestato la cessione del proprio rapporto di lavoro da una grande società informatica a un'azienda neocostituita, sostenendo che l'operazione non configurasse un vero trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei lavoratori per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso della società cessionaria. La Corte ha ribadito che, per un valido trasferimento di ramo d'azienda, la parte ceduta deve possedere autonomia funzionale e preesistenza rispetto alla cessione. Di conseguenza, i lavoratori hanno diritto a ripristinare il rapporto di lavoro con l'azienda originaria.
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Cessione di ramo d’azienda: l’azienda paga anche se non riassume
Un lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro originario per il pagamento degli stipendi arretrati. La richiesta nasceva dalla mancata riammissione in servizio dopo che il giudice aveva annullato la cessione di ramo d'azienda verso un'altra società. La Corte d'Appello ha confermato che il datore originario, una volta costituito in mora, deve pagare le retribuzioni e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare temporaneamente per l'acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha poi depositato una formale rinuncia, accettata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, confermando l'obbligo di pagamento a carico dell'azienda.
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Cessione di ramo d’azienda: valido il pignoramento
Il Debitore ha proposto opposizione contro il pignoramento immobiliare avviato dall'Impresa Assicuratrice, contestando la titolarità del credito. Secondo il Debitore, il credito derivante da una vecchia controversia di lavoro non rientrava nell'accordo di cessione di ramo d'azienda tra la vecchia compagnia assicurativa e la nuova. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi del Debitore. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta esclusivamente ai giudici di merito e che la cessione di ramo d'azienda comprendeva legittimamente anche il credito contestato, confermando la piena validità dell'esecuzione forzata.
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Cessione di ramo d’azienda: risarcimento solo con messa in mora
Un lavoratore ha contestato la cessione di ramo d'azienda della propria società, ottenendo dal giudice la dichiarazione di illegittimità del trasferimento. Successivamente, ha richiesto all'azienda cedente il risarcimento del danno per le differenze retributive relative al periodo precedente alla sentenza. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo non necessaria la formale offerta della prestazione lavorativa. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per il periodo antecedente alla pronuncia giudiziale il risarcimento spetta solo se il dipendente ha provveduto a costituire in mora il datore di lavoro originario, offrendo formalmente le proprie energie lavorative. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: niente danni senza messa in mora
Un lavoratore, trasferito a un'altra società a seguito di una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima, ha chiesto all'azienda cedente il risarcimento dei danni per il periodo precedente alla sentenza di annullamento. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per quel periodo, il rapporto di lavoro rimane sospeso. Di conseguenza, il dipendente non ha diritto automatico al risarcimento se non ha prima offerto formalmente le proprie prestazioni lavorative all'originario datore di lavoro, mettendolo in mora. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell'azienda, annullando la decisione precedente che aveva concesso il risarcimento in modo automatico.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti senza riassunzione
Una lavoratrice ha ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla sua ex società datrice di lavoro. Dopo aver costituito in mora l'azienda, ha richiesto il pagamento delle retribuzioni maturate tramite decreto ingiuntivo, confermato in appello. I giudici hanno stabilito che, una volta messa in mora l'azienda, questa deve pagare gli stipendi reali (natura retributiva) e non un mero risarcimento, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare temporaneamente per l'impresa acquirente. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente depositato formale rinuncia al ricorso, accettata dalla lavoratrice. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti senza riassunzione
Il caso nasce dall'annullamento giudiziale della cessione di ramo d'azienda da un'azienda cedente a un'altra. Il Lavoratore, non riammesso in servizio dall'azienda originaria nonostante l'annullamento, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate. I giudici di merito hanno stabilito che, dopo la messa in mora, l'azienda originaria deve pagare gli stipendi e non un semplice risarcimento, anche se il dipendente ha continuato a lavorare per l'impresa cessionaria. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione ma ha successivamente rinunciato. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia accettata.
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Nullità della clausola di riassunzione: negato il rientro in P.A.
Due docenti, assunti inizialmente da un ente pubblico con contratti privati, erano stati trasferiti a una società concessionaria. La convenzione prevedeva che, in caso di cessazione della concessione, i lavoratori sarebbero tornati all'ente pubblico. Dopo il fallimento della società, i lavoratori hanno chiesto il ripristino del rapporto. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, confermando la nullità della clausola di riassunzione. I giudici hanno stabilito che la Pubblica Amministrazione non può obbligarsi a riassumere personale tramite accordi privati al di fuori delle rigide procedure di legge, anche se i contratti originari erano di natura privatistica. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Trattamento economico dipendenti pubblici trasferiti: i limiti
Una dipendente pubblica, trasferita da un ente soppresso al Ministero, pretendeva di conservare il trattamento economico più favorevole previsto dal precedente contratto collettivo, inclusa un'indennità specifica. La Corte d'Appello le aveva dato ragione. La Cassazione ha invece accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che nel passaggio di personale tra amministrazioni si applica subito il contratto collettivo dell'amministrazione di arrivo. Il principio di irriducibilità della retribuzione tutela solo i compensi fissi e continuativi, che possono essere salvaguardati tramite un assegno ad personam, ma non consente di mantenere in eterno le regole del vecchio contratto. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Assegno ad personam riassorbibile: stipendio salvo ma non eterno
Tre dipendenti pubblici, trasferiti dal soppresso Registro Italiano Dighe al Ministero delle Infrastrutture, chiedevano il mantenimento di alcune indennità previste dal loro precedente contratto collettivo. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo l'indennità di specificità organizzativa, trasformata in un assegno ad personam riassorbibile, escludendo l'indennità per l'utilizzo flessibile della professionalità. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori e dichiarando inammissibile quello del Ministero. La Corte ha chiarito che il passaggio tra amministrazioni garantisce la continuità del livello retributivo ma comporta l'applicazione del contratto dell'ente di destinazione. Eventuali eccedenze stipendiali vanno salvaguardate tramite un assegno ad personam riassorbibile, per bilanciare la tutela del lavoratore con il principio di parità di trattamento tra colleghi dello stesso ministero.
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Irriducibilità della retribuzione: tutele nel trasferimento
Due dipendenti pubblici, trasferiti da un ente soppresso a un Ministero, chiedevano di mantenere alcune indennità previste dal precedente contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene non si applichi più il vecchio contratto, opera il principio di irriducibilità della retribuzione. Di conseguenza, nel calcolo dell'assegno ad personam volto a evitare perdite economiche, il giudice non può escludere automaticamente le indennità accessorie. È necessario verificare se tali voci fossero corrisposte in modo fisso e continuativo. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente a questo aspetto, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame delle singole voci retributive.
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Diritto all’assunzione: promesse sindacali contro prove concrete
Una lavoratrice, ex assistente di volo, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso una nuova compagnia aerea subentrata alla precedente in amministrazione straordinaria. La ricorrente invocava l'applicazione delle tutele sul trasferimento d'azienda e il rispetto di accordi sindacali qualificabili come contratto a favore di terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le operazioni di cessione in esame escludono il trasferimento d'azienda per legge speciale. Inoltre, in merito agli accordi sindacali, la Corte ha stabilito che spetta interamente al lavoratore l'onere di provare il possesso dei requisiti e la preferenza rispetto ad altri candidati per vedersi riconosciuto il diritto all'assunzione. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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