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Art. 2112 Codice Civile

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915 provvedimenti

Trasferimento di ramo d’azienda: legittimo anche senza consenso
Due lavoratori hanno contestato la cessione del loro contratto di lavoro, avvenuta a seguito del trasferimento di ramo d'azienda del servizio clienti radiomarittimi da una grande società di telecomunicazioni a un'azienda specializzata. I lavoratori sostenevano che il ramo ceduto fosse privo di autonomia funzionale al momento dello scorporo. La Corte d'Appello ha invece accertato che il reparto era un'entità autosufficiente e specializzata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sull'esistenza dell'autonomia funzionale è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito e non può essere ridiscusso in Cassazione. Di conseguenza, il trasferimento è legittimo e i lavoratori restano alle dipendenze della società acquirente, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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Diritto all’assunzione: l’accordo c’è ma senza prove si perde
Un assistente di volo, già dipendente di una nota compagnia aerea in amministrazione straordinaria, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso la società subentrante. La richiesta si fondava su un accordo sindacale del 2008 volto alla ricollocazione del personale. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale accordo costituisce un contratto a favore di terzi. Tuttavia, poiché l'accordo non conteneva i nomi dei lavoratori ma solo i criteri di selezione, spettava al lavoratore dimostrare rigorosamente il possesso dei requisiti e il fatto di essere stato ingiustamente scavalcato da altri candidati. Non avendo fornito questa prova, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la decisione dei giudici di merito e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Trasferimento di ramo d’azienda: tutele perse e limiti temporali
Un lavoratore ha fatto causa alla sua azienda cessionaria per ottenere il mantenimento dei trattamenti economici previsti dal contratto integrativo della precedente azienda, dopo un trasferimento di ramo d'azienda. Il lavoratore chiedeva anche il risarcimento per una sanzione disciplinare del 2005, convertita in perdita di ferie. La Corte d'Appello ha respinto le richieste, ritenendo prescritta in cinque anni l'azione risarcitoria e non applicabili i contratti integrativi successivi in mancanza di adesione scritta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso del lavoratore e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
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Cessione di ramo d’azienda: il Fisco vince contro la finta vendita
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società il conferimento di un immobile a una controllata, qualificato dalla contribuente come cessione di ramo d'azienda in regime di neutralità fiscale. L'ufficio riteneva si trattasse di una semplice vendita di singoli beni, soggetta a tassazione ordinaria e IVA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per configurare una cessione di ramo d'azienda non basta la potenziale attitudine produttiva futura dei beni. È invece indispensabile che il complesso trasferito presenti, già prima del passaggio, un'autonomia funzionale e una preesistenza organizzativa idonea all'esercizio dell'impresa. La sentenza d'appello favorevole alla società è stata quindi cassata con rinvio.
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Anzianità di servizio: la lavoratrice batte la grande azienda
Un'assistente di volo, assunta a tempo indeterminato da un'azienda di trasporti aerei dopo diversi contratti a termine con la precedente gestione, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio a partire dal primo contratto a tempo determinato. La Corte d'appello ha accolto la domanda, condannando la nuova società a pagare le differenze retributive. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'accordo sindacale prevedeva l'azzeramento della precedente anzianità e l'inizio di un nuovo rapporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno stabilito che l'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito e che l'accordo sindacale non escludeva il computo dei periodi di lavoro precedenti. Vince la lavoratrice, che mantiene il diritto al calcolo della pregressa anzianità di servizio.
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Trasferimento d’azienda: addio sgravi se c’è continuità
L'Azienda ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi, sostenendo di aver diritto a sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori licenziati da un'altra società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'operazione societaria costituiva un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile. Nonostante il licenziamento formale dei dipendenti e una temporanea chiusura dell'attività, il passaggio di contratti, utenze, autorizzazioni e la successiva riassunzione di tutto il personale dimostrano la continuità aziendale. Di conseguenza, l'Azienda non può beneficiare delle agevolazioni previste per le nuove assunzioni e deve versare i contributi previdenziali richiesti dall'ente previdenziale.
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Inquadramento del personale ATA: anzianità persa o stipendio salvo?
Un lavoratore, ex dipendente di un ente locale trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata e il pagamento delle differenze retributive. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, escludendo un peggioramento economico complessivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'inquadramento del personale ATA trasferito deve avvenire sulla base del trattamento economico complessivo in godimento al momento del passaggio, senza che ciò comporti un diritto automatico al mantenimento dell'anzianità di servizio precedente se non vi è un reale e provato peggioramento retributivo globale. Il lavoratore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Inquadramento del personale ATA: stipendio salvo ma senza aumenti
Una lavoratrice, trasferita dall'ente locale ai ruoli dello Stato, ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata e il pagamento delle differenze salariali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle norme sull'inquadramento del personale ATA. I giudici hanno chiarito che il passaggio non comporta un diritto al miglioramento dello stipendio, ma solo alla conservazione del trattamento economico precedente. Poiché la lavoratrice ha percepito un assegno ad personam per evitare perdite economiche, non ha subito alcun peggioramento retributivo sostanziale. La legge di interpretazione autentica che regola la materia è pienamente legittima e rispetta i principi costituzionali ed europei.
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Anzianità di servizio nel pubblico impiego: diritti contro bilanci
Un dipendente di un ente locale, trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione come personale amministrativo, ha richiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza per ottenere differenze retributive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del suo inquadramento economico. I giudici hanno chiarito che il mancato riconoscimento automatico dell'anzianità di servizio nel pubblico impiego non è illegittimo se non comporta un peggioramento retributivo globale e sostanziale. Nel caso specifico, il lavoratore non ha dimostrato di aver subito un danno economico effettivo, considerando anche l'assegno ad personam ricevuto. La Corte ha inoltre escluso profili di incostituzionalità della norma interpretativa retroattiva, giustificata da motivi imperativi di interesse generale e di parità di trattamento tra i dipendenti della scuola.
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Anzianità di servizio: stipendio sicuro ma nessun ricalcolo
Un dipendente di un ente locale, trasferito nei ruoli del Ministero dell'Istruzione, ha chiesto il riconoscimento integrale della propria anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza, lamentando differenze retributive. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha respinto la domanda escludendo qualsiasi peggioramento economico effettivo dopo il passaggio allo Stato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, respingendo il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la legge di interpretazione autentica, che calcola l'inquadramento sul trattamento economico complessivo e non sull'anzianità di servizio pregressa, è legittima e non viola i diritti del lavoratore, poiché non vi è stato alcun danno economico concreto ma, al contrario, un incremento stipendiale grazie alla nuova contrattazione collettiva applicata.
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Competenza territoriale lavoro: criteri e foro
Il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza in una causa riguardante un presunto appalto illecito, stabilendo che la competenza territoriale lavoro spetta al Tribunale di Torino. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 413 c.p.c., privilegiando la sede della società committente come foro principale quando il rapporto di lavoro viene imputato a quest'ultima.
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Premio aziendale ad personam: la disdetta cancella il bonus
Un gruppo de I Lavoratori ha fatto causa a L'Azienda per continuare a ricevere una somma in busta paga denominata premio aziendale ad personam. L'Azienda aveva smesso di pagarla dopo aver dato la disdetta del contratto integrativo aziendale del 2007. I giudici di merito hanno respinto la richiesta dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che il premio aziendale ad personam derivava da un accordo collettivo e non da contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta del contratto integrativo aziendale ha cancellato legittimamente anche questa voce dello stipendio. I Lavoratori hanno perso la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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Cessione di ramo d’azienda: banca perde e reintegra i dipendenti
Un'importante banca ha ceduto un presunto ramo d'azienda a un'altra società, trasferendo anche un gruppo di dipendenti. I Lavoratori hanno impugnato il trasferimento, sostenendo che le attività cedute non costituissero un vero e proprio ramo autonomo. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la cessione per mancanza di autonomia funzionale delle attività trasferite, ordinando la reintegrazione dei dipendenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della banca. I giudici hanno chiarito che la cessione di ramo d'azienda richiede che la porzione ceduta sia capace, già al momento dello scorporo, di raggiungere uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi, senza integrazioni esterne. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto a tornare al loro posto di lavoro originario presso la banca.
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Credito d’imposta investimenti: fisco battuto sull’autonomia
L'Azienda, attiva nel commercio di abbigliamento, ha usufruito del credito d'imposta investimenti per l'apertura di un nuovo negozio di abbigliamento femminile. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione, sostenendo che il punto vendita non fosse un'autonoma struttura produttiva e pretendendo il recupero delle somme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che, per ottenere il bonus, un negozio è autonomo se costituisce un centro di costo e profitto separato e ha personale dedicato. Non rileva il fatto che il negozio condivida la partita IVA con altri punti vendita o sia coordinato centralmente dall'impresa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Cessione di ramo d’azienda: il call center torna al vecchio titolare
Un'azienda di telecomunicazioni ha ceduto un servizio di call center a un'altra società. Due lavoratrici hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda ritenendola illegittima per mancanza di autonomia del reparto trasferito. La Corte d'Appello ha accolto il ricorso delle lavoratrici, ordinando il ripristino del rapporto di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno stabilito che il termine di decadenza introdotto nel 2010 non si applica ai trasferimenti avvenuti prima, nel 2007. Inoltre, hanno confermato che il call center non era un ramo d'azienda autonomo, poiché dipendeva interamente dalle direttive e procedure della società cedente. L'azienda cedente perde la causa e deve reintegrare le lavoratrici, pagando le spese legali.
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Trasferimento di ramo d’azienda: quando la cessione è lecita
Alcuni dipendenti hanno impugnato la cessione del reparto gestione fatture tra due grandi società, ritenendo illegittimo il trasferimento di ramo d'azienda e chiedendo il ripristino del rapporto di lavoro con la società originaria. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, accertando l'autonomia organizzativa e la preesistenza del reparto ceduto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che, per configurare un valido trasferimento di ramo d'azienda, il reparto deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione, ossia la capacità di perseguire uno scopo produttivo autonomo con i propri mezzi. Poiché i lavoratori non hanno dimostrato la mancanza di tale autonomia, la Cassazione ha rigettato il ricorso per i dipendenti superstiti, dichiarando cessata la materia del contendere per coloro che avevano rinunciato al giudizio.
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Trasferimento d’azienda: il subentro cancella la dismissione
Un lavoratore, impiegato nei servizi di pulizia del trasporto pubblico locale, ha chiesto l'accertamento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società uscente e il conseguente passaggio alle dipendenze del consorzio subentrante nella gestione del servizio. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ravvisando un trasferimento d'azienda. Il consorzio ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'insussistenza dei presupposti e la propria carenza di legittimazione passiva per aver successivamente dismesso il servizio. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il subentro nella gestione con l'uso dei mezzi della precedente impresa integra un trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La successiva rinuncia alla gestione non cancella il passaggio del lavoratore già perfezionatosi. Il lavoratore vince definitivamente la causa.
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Revocazione della sentenza: no al ricorso se il collega vince
Un lavoratore ha impugnato con ricorso per revocazione della sentenza la decisione della Cassazione che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento per mancato superamento della prova. Il lavoratore sosteneva che un'altra sentenza, passata in giudicato e riguardante i suoi colleghi, avesse accertato un trasferimento d'azienda, estendendo i suoi effetti anche a lui. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revocazione della sentenza di Cassazione per contrasto con un precedente giudicato (art. 395 n. 5 c.p.c.) non è ammessa dalla legge. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Trasferimento di ramo d’azienda: quando decide il tempo reale
Un lavoratore ha contestato il proprio passaggio a una nuova società, avvenuto a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda relativo ai servizi di trasporto e custodia valori. Il dipendente sosteneva di non essere addetto in via prevalente a tale settore, bensì a quello della vigilanza privata, rimasto alla società cedente. Dopo alterne decisioni nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Corte d'Appello ha omesso di valutare un fatto decisivo: la reale percentuale di tempo lavorativo dedicata dal dipendente al ramo ceduto, pari solo al venti per cento. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame che verifichi l'effettiva appartenenza del lavoratore al ramo trasferito.
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Trasferimento di ramo d’azienda: dipendenti contro cessione
Un gruppo di dipendenti ha contestato la cessione del proprio reparto da un'azienda di servizi informatici a un'altra società, sostenendo che non si trattasse di una vera porzione autonoma e preesistente. I lavoratori hanno chiesto l'annullamento del passaggio e il reintegro presso il datore di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'operazione. I giudici hanno stabilito che il trasferimento di ramo d'azienda è valido anche quando l'attività si basa prevalentemente sulle competenze tecniche del personale (ramo dematerializzato), purché mantenga la propria autonomia operativa. Di conseguenza, i contratti di lavoro proseguono regolarmente con la società acquirente.
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