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Art. 2112 Codice Civile

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915 provvedimenti

Trasferimento d’azienda: dipendenti salvi, cooperativa sconfitta
Due dipendenti di una cooperativa sociale, impiegati in un appalto di servizi sanitari, hanno chiesto la prosecuzione del loro rapporto di lavoro con la nuova cooperativa subentrante nella gestione della struttura. I giudici di merito hanno accertato che il passaggio di gestione integrava un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, poiché l'organizzazione aziendale era rimasta immutata. La nuova cooperativa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha potuto dimostrare la discontinuità della gestione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa subentrante, confermando il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità maturati.
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Aliunde perceptum: l’azienda paga tutto senza sconti
Un lavoratore ha chiesto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di mancato ripristino del rapporto di lavoro, dopo che il trasferimento del suo ramo d'azienda era stato dichiarato illegittimo. L'Azienda si è opposta, pretendendo di sottrarre dalle somme dovute l'indennità di disoccupazione percepita dal dipendente, invocando l'istituto dell'aliunde perceptum. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che le somme erogate dal sistema di sicurezza sociale non possono essere detratte a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno. Tali indennità assistenziali non derivano da un'altra attività lavorativa ma dallo Stato, e l'eventuale restituzione riguarda solo l'ente previdenziale. Vince il lavoratore, che mantiene il diritto all'intero risarcimento.
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Evasione contributiva: finti sgravi e sanzioni reali
Un'azienda ha usufruito indebitamente di sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità, nascondendo che le società coinvolte appartenevano allo stesso gruppo familiare. L'ente previdenziale ha richiesto la restituzione delle somme e l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva. La Corte d'Appello aveva applicato le sanzioni più lievi per omissione, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno stabilito che l'utilizzo di dichiarazioni mensili infedeli per ottenere sgravi non spettanti configura una vera e propria evasione contributiva, in quanto sussiste un occultamento dei reali fattori produttivi volto a non versare il dovuto. La sentenza è stata cassata con rinvio per rideterminare le sanzioni.
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Trasferimento d’azienda negli appalti: i diritti
La Corte d'Appello ha affrontato il caso di due lavoratori che, a seguito di un cambio appalto, erano stati declassati dal III al IV livello. La sentenza chiarisce che, in presenza di continuità funzionale e riassorbimento del personale, si configura un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., garantendo il mantenimento del precedente inquadramento e delle differenze retributive.
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Fondo di Garanzia INPS: TFR dovuto anche dopo l’affitto d’azienda
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando il diritto di un lavoratore a ricevere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS. Il lavoratore, dopo un periodo di affitto di ramo d'azienda, era tornato alle dipendenze del datore di lavoro originario a seguito di retrocessione. Successivamente, quest'ultimo era fallito, determinando la cessazione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha chiarito che il Fondo di Garanzia INPS deve intervenire poiché l'insolvenza si è verificata in capo al datore di lavoro effettivo al momento della cessazione del rapporto, escludendo la responsabilità solidale dell'affittuaria tornata in bonis.
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Trasferimento d’azienda: il silenzio non è assenso
Alcuni dipendenti hanno contestato il trasferimento d'azienda attuato dalla loro società originaria a un'altra impresa, sostenendo che il ramo ceduto non avesse una reale autonomia preesistente. La società ha eccepito che i lavoratori avessero accettato tacitamente il passaggio lavorando per tre anni presso la nuova azienda senza opporsi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che il semplice silenzio o l'inerzia del lavoratore non equivalgono a un consenso tacito. Inoltre, per essere valido, il trasferimento d'azienda deve riguardare un ramo dotato di autonomia funzionale già prima della cessione, e non creato appositamente per l'occasione. Di conseguenza, la società originaria deve ripristinare i rapporti di lavoro e reintegrare i dipendenti.
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Trasferimento di azienda: tutele senza limiti per il lavoratore
Un lavoratore ha chiesto l'accertamento del proprio rapporto di lavoro con la società cessionaria a seguito di un trasferimento di azienda. La Corte d'Appello aveva dichiarato il lavoratore decaduto dal diritto di agire, ritenendo applicabili i termini di decadenza previsti dall'art. 32 della Legge 183/2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il termine di decadenza si applica solo quando il dipendente contesta il trasferimento di azienda per impedirne gli effetti. Al contrario, quando il lavoratore intende avvalersi del trasferimento per far valere la prosecuzione automatica del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., non si applica alcuna decadenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: i dipendenti perdono la causa
Tre dipendenti hanno impugnato la cessione di ramo d'azienda attuata dalla loro società datrice di lavoro verso un'altra impresa, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro originario. I lavoratori sostenevano che il ramo ceduto mancasse di autonomia funzionale a causa della mancata cessione di figure professionali chiave e che il contratto fosse nullo per mancanza di un prezzo effettivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. La Suprema Corte ha confermato la validità del trasferimento, rilevando che l'autonomia del ramo era dimostrata dal passaggio di beni, personale, contratti e debiti/crediti, e che le contestazioni sul prezzo e sulle prove testimoniali erano infondate o tardive. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Responsabilità solidale negli appalti: paga il committente
Un autista addetto alla consegna di medicinali, fittiziamente inquadrato come socio dall'azienda appaltatrice, ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e il pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito hanno accertato la natura subordinata del rapporto e hanno condannato l'azienda committente in solido con l'appaltatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del committente, confermando che la responsabilità solidale negli appalti opera oggettivamente. L'ignoranza del committente sulla reale natura del rapporto di lavoro, anche se derivante da visure camerali ingannevoli che indicavano il lavoratore come socio, non esclude la sua responsabilità. La tutela del lavoratore prevale sulla buona fede del committente.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia del trasferimento di ramo d'azienda attuato da un'importante società di telecomunicazioni a favore di un'impresa terza. Un lavoratore ha contestato la cessione del proprio reparto, sostenendo che la struttura ceduta non avesse una reale autonomia. I giudici hanno dato ragione al dipendente: il reparto trasferito continuava a dipendere strettamente dall'azienda originaria per la gestione e i sistemi informatici, operando in regime di monocommittenza. Di conseguenza, non si configurava un vero trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società cedente, confermando che il rapporto di lavoro del dipendente rimane attivo a tutti gli effetti con l'azienda originaria e condannando la società al pagamento delle spese legali.
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Trasferimento d’azienda: l’accordo c’è ma l’assunzione salta.
Alcuni dipendenti di una società in liquidazione hanno chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro con una nuova azienda pubblica subentrante, sostenendo che l'affitto del ramo d'azienda firmato tra le due società costituisse un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno confermato che non si è verificato alcun effettivo trasferimento d'azienda, poiché il contratto di affitto era solo preliminare, non è mai stato eseguito ed è stato successivamente revocato prima dell'inizio di qualsiasi attività. Di conseguenza, senza il passaggio concreto dell'organizzazione aziendale, non scatta il diritto dei lavoratori all'assunzione automatica presso la nuova società.
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Trasferimento di ramo d’azienda: lavorare non è consenso
Un lavoratore ha contestato la cessione del suo contratto di lavoro, avvenuta a seguito di un presunto trasferimento di ramo d'azienda tra la società cedente e una società terza. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace il trasferimento per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto, qualificato come semplice esternalizzazione di servizi. La società cedente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lavoratore avesse prestato consenso tacito lavorando per dieci anni presso la nuova azienda. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la continuazione del lavoro rispondeva solo alla necessità di sostentamento. Inoltre, ha ribadito che il trasferimento di ramo d'azienda richiede che la parte ceduta sia capace di raggiungere uno scopo produttivo con i propri mezzi già al momento della cessione. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, mantenendo il diritto al rapporto con la società originaria.
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Trasferimento di ramo d’azienda: uffici in affitto ma valido
Un gruppo di giornalisti ha impugnato il trasferimento del proprio rapporto di lavoro, avvenuto a seguito della cessione del reparto periodici da una nota casa editrice a un'altra società. I lavoratori sostenevano l'illegittimità dell'operazione per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto, evidenziando l'uso temporaneo di uffici e servizi della società venditrice. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità del trasferimento di ramo d'azienda. I giudici hanno stabilito che l'autonomia del ramo era garantita dalla presenza di testate, marchi, archivi e, soprattutto, da un gruppo organizzato di dipendenti dotati di specifico know-how, capace di svolgere l'attività in modo indipendente. Di conseguenza, il passaggio dei contratti di lavoro è stato ritenuto pienamente legittimo.
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Trasferimento d’azienda: reintegra sicura ma risarcimento da ricalcolare
La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza di un trasferimento d'azienda tra due società di trasporti, avvenuto tramite un decreto della pubblica amministrazione. Di conseguenza, ha riconosciuto il diritto del Lavoratore, precedentemente licenziato in modo illegittimo dalla società cedente, alla reintegrazione nel posto di lavoro presso la società cessionaria. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso incidentale del Lavoratore riguardante il calcolo del risarcimento danni. I giudici d'appello avevano infatti omesso di esaminare i documenti dell'Agenzia delle Entrate relativi ai redditi effettivi percepiti dal Lavoratore durante il periodo di inattività, necessari per calcolare correttamente la detrazione dell'aliunde perceptum. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo calcolo delle somme dovute.
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Trasferimento di ramo d’azienda: debiti vecchi al nuovo acquirente
Un Ente Pubblico ha richiesto il pagamento di un credito per attività di progettazione alla Società Acquirente, subentrata alla Società Cedente. L'Ente Pubblico sosteneva che l'operazione tra le due società costituisse un trasferimento di ramo d'azienda, con conseguente responsabilità per i debiti pregressi. La Società Acquirente si è difesa affermando che si trattava della semplice vendita di un terreno e di un singolo contratto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Società Acquirente, confermando che il trasferimento di un complesso organizzato di beni, diritti e obblighi legati a una convenzione urbanistica integra un vero trasferimento di ramo d'azienda. Di conseguenza, la Società Acquirente è stata condannata a pagare il debito, regolarmente iscritto nei libri contabili e non contestato, oltre alle spese di giudizio.
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Trasferimento di ramo d’azienda: escluso l’ufficio marketing
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice, responsabile dell'ufficio marketing, che chiedeva il riconoscimento del proprio passaggio alla società subentrante a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda. I giudici di merito avevano accertato che l'attività di marketing non faceva parte del ramo ceduto, limitato alla gestione operativa delle flotte antincendio. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che stabilire se un dipendente sia inserito o meno nel ramo d'azienda ceduto è una valutazione di fatto riservata esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, la lavoratrice non è transitata alle dipendenze della nuova società e il suo successivo licenziamento da parte della vecchia azienda, poi fallita, è rimasto soggetto alle regole del fallimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Impossibilità sopravvenuta della prestazione: ko per l’azienda
Una lavoratrice, impiegata come infermiera, ha richiesto il rispetto di un accordo sindacale che prevedeva il suo obbligo di assunzione da parte di un'azienda sanitaria. L'azienda, successivamente fallita, non ha proceduto all'assunzione eccependo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa della revoca delle convenzioni pubbliche regionali. La Corte d'Appello ha accolto la domanda della lavoratrice, rilevando che l'azienda non ha fornito prove concrete sulla reale interruzione dell'attività e sulla tempistica della revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della curatela fallimentare. I giudici hanno confermato che spetta al datore di lavoro dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, non essendo sufficiente invocare una generica difficoltà amministrativa senza provarne l'impatto reale e immediato sull'attività aziendale. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto il diritto al risarcimento delle retribuzioni arretrate.
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Trasferimento d’azienda: debiti anche senza contratto diretto
Un lavoratore ha chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR alla nuova azienda subentrata nella gestione del negozio dove lavorava. La vecchia e la nuova azienda avevano stipulato, in tempi diversi, un contratto di affitto con lo stesso proprietario, senza un accordo diretto tra loro. La Corte di Cassazione ha confermato che si applica la disciplina del trasferimento d'azienda. Questa tutela scatta ogni volta che l'organizzazione aziendale rimane immutata e cambia solo il titolare, anche senza un contratto diretto tra il vecchio e il nuovo gestore. Di conseguenza, la nuova azienda è responsabile in solido per i crediti maturati dal lavoratore. Il ricorso della nuova azienda è stato rigettato.
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Cessione di ramo d’azienda: l’ex datore non garantisce il futuro
Un lavoratore ha chiesto il risarcimento dei danni all'azienda cedente, sostenendo che la cessione di ramo d'azienda fosse avvenuta in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, poiché la società cessionaria si trovava in stato di dissesto economico ed era poi fallita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la validità del trasferimento non dipende dalla prognosi di continuazione dell'attività produttiva, né sussiste un obbligo in capo al cedente di garantire la futura solidità economica del cessionario, prevalendo la libertà di iniziativa economica tutelata dalla Costituzione.
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Trasferimento di ramo d’azienda: condannata la nuova società
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro, la quale aveva successivamente trasferito l'attività a un'altra impresa. I giudici di merito hanno accertato l'illegittimità del licenziamento e la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda, condannando entrambe le società in solido al pagamento di un'indennità risarcitoria. La società subentrante ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il rapporto contrattuale fosse un semplice appalto o affitto e non un trasferimento di ramo d'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la qualificazione del contratto e l'accertamento dei presupposti dell'articolo 2112 del codice civile spettano esclusivamente al giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
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