La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso riguardante la riassunzione del giudizio civile a seguito di rinvio dalla sede penale. Il nucleo della decisione riguarda la validità dell'atto di riattivazione del processo: la Corte ha stabilito che vige un principio di equivalenza delle forme tra ricorso e citazione, purché lo scopo di manifestare la volontà di proseguire la causa sia raggiunto. Inoltre, è stata ribadita l'autonomia del giudice civile nell'accertare l'illecito ex art. 2043 c.c., il quale non deve limitarsi a verificare la sussistenza di un reato, ma deve valutare l'ingiustizia del danno secondo le regole civilistiche, indipendentemente dall'esito del processo penale.
Continua »