La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31441/2023, ha chiarito che un'operazione tra due istituti di credito, formalmente presentata come cessione di singoli contratti di lavoro, costituisce in realtà un trasferimento d'azienda se ne possiede le caratteristiche sostanziali. Di conseguenza, si applica la tutela inderogabile dell'art. 2112 c.c., che garantisce la continuità del rapporto di lavoro alle medesime condizioni. La Corte ha stabilito la nullità degli accordi individuali di conciliazione volti a derogare a tale disciplina, anche in presenza di una crisi aziendale della cedente, se non sono state rispettate le corrette procedure sindacali.
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