Una lavoratrice ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'anzianità economica maturata presso il precedente datore di lavoro, invocando la disciplina sul trasferimento d'azienda. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che non vi è stata prosecuzione del rapporto. Nonostante la vicinanza temporale tra i contratti, il precedente rapporto era cessato per licenziamento non impugnato, creando una cesura giuridica definitiva. La nuova assunzione presso la società cessionaria è stata dunque qualificata come un rapporto di lavoro nuovo e autonomo, escludendo l'applicazione delle tutele di continuità previste dall'art. 2112 c.c.
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