La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22689/2024, ha rigettato il ricorso di una contribuente, chiarendo importanti principi sulla prescrizione delle cartelle esattoriali non impugnate. La Corte ha stabilito che la mancata opposizione non converte automaticamente il termine di prescrizione in quello ordinario decennale. Al contrario, si applica il termine specifico previsto per ciascun tributo (es. triennale per il bollo auto, decennale per i tributi erariali), che decorre nuovamente dalla data di notifica della cartella. L'ordinanza ha inoltre confermato la validità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione tramite avvocati del libero foro.
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